Legambiente Brindisi, REALIZZAZIONE DI UNO SHUTTLE TRA STAZIONE FERROVIARIA RFI E AEREOPORTO DI BRINDISI – DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 66/2014
Nel mentre preannunciamo l’invio nei termini “normalmente” previsti per Legge, di nostre osservazioni in merito all’oggetto, formuliamo le seguenti richieste a cui si chiede di rispondere con puntualità e rapidità:
– Quale norma consente di ridurre a 15 giorni i termini entro cui prendere cognizione (soltanto tramite pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito comunale?) dell’avvenuta approvazione del progetto “strategico” a livello regionale, di prenderne visione, di chiedere ed ottenere eventuale copia della documentazione e di inviare osservazioni, il tutto nel rispetto dei diritti di accesso agli atti ed alla partecipazione a progetti amministrativi di tale rilevanza? I tempi riservati alle osservazioni appaiono ancor più incredibili alla luce del fatto, che, nella Deliberazione 65/2014 citata si afferma: “che la presente approvazione costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 19 del DPR 8/6/2001 n° 327 ssmm.ii e del comma 3 dell’art. 12 della citata Legge regionale 3/2005” (riferimenti normativi e procedure su cui ci si soffermerà in dettaglio nelle osservazioni).
– Come mai non risulta agli atti a quanto è dato sapere, l’avvenuta verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto, così come prescritto dalla L.R. 11/2001 che espressamente richiede tale adempimento per sistemi di trasporto a guida vincolata di passeggeri su gomma o rotaia (all. B.3.F)? – Quale atto formale, non riscontrato nella documentazione esaminata, ha consentito di derogare rispetto all’oggetto della deliberazione CIPE 3/8/2011 n° 62 concernente l’“adeguamento e potenziamento delle ferrovie” in Puglia per portare alla sostituzione dell’approvato shuttle su rotaia con lo shuttle su gomma. Stante il fatto che le intese successive con lo Stato, abbiano riguardato soltanto gli
aspetti finanziari. Con la presente si chiede ovviamente, qualora risultino non garantiti i diritti, gli obblighi e le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle procedure richiamate, di sospendere in autotutela atti assunti dopo l’approvazione e l’avviso di pubblicazione del progetto preliminare in oggetto, in ogni caso ricordando che il D.lgs
12/11/2006 n° 163 (Codice degli appalti), nel definire le procedure di affidamento della progettazione, così testualmente recita: per “lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la
procedura del concorso di progettazione del concorso di idee”, e ciò per promuovere la qualità e non l’approvazione e l’assegnazione della progettazione al massimo ribasso, tanto più in considerazione del carattere e dell’importo a base d’asta (40 milioni di euro) del bando di gara.