DALLA CONFCOMMERCIO DI BRINDISI UNA AZIONE DI SUPPORTO AI PROPRI ASSOCIATI. PERSONALE A DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI
La Confcommercio di Brindisi ha messo a punto una serie di strumenti per offrire agli associati il massimo sostegno in un momento così delicato per la vita del paese e per la sopravvivenza delle imprese.
Il personale della sede provincia di Brindisi resta a disposizione ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 13 e sarà possibile contattarlo attraverso il numero fisso 0831/572924, l’utenza cellulare 342/7791448, oppure per mail a brindisi@confcommercio.it.
Sarà possibile ricevere in tempo reale informazioni sulle disposizioni imposte con decreti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, a livello locale, dalla Regione Puglia e dai Comuni.
A seguire, in ogni caso, vi proponiamo le indicazioni che la Confcommercio, a livello nazionale, ha voluto fornire a tutti gli operatori economici:
Spostamenti limitati, non solo nella Lombardia e le 14 province già al centro del dpcm del 7 marzo ma in tutta Italia che diventa ora “zona protetta”, sospensione delle attività scolastiche e delle università fino al 3 aprile, stop ad ogni forma di assembramento e alle competizioni sportive, campionato di calcio incluso. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa le misure del nuovo dpcm che lo hanno visto costretto “a intervenire in maniera ancor più decisa”. Di fronte alla crescita del numero dei contagi “non c’è tempo”, ha detto il premier, spiegando che i divieti del precedente decreto vengono ora estesi a tutta la penisola, isole comprese. La stretta sugli spostamenti riguarderà da stamattina tutto il Belpaese. Vanno evitati gli spostamenti salvo quelli “motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità”, compresa la spesa per generi alimentari. Posto che l’appello è quello a “stare a casa”, per spostarsi sarà necessario esibire ai controlli un’autocertificazione sui motivi, che dovrà ovviamente essere veritiera altrimenti il cittadino sarà chiamato a risponderne penalmente. Viene estesa a tutta Italia la sospensione delle scuole e delle università fino al 3 aprile, prorogando così la chiusura fino ad oggi fissata al 15 marzo. Il nuovo dpcm va anche oltre, disponendo il divieto di qualsiasi forma di assembramento e disponendo lo stop alle manifestazioni sportive. Nell’attuale situazione “non c’è ragione per la quale si proseguano le gare e il campionato di calcio: dispiace dirlo, ma tutti, anche i tifosi devono prenderne atto. E non consentiremo neppure che vengano utilizzate le palestre per le attività sportive”, ha detto Conte.
Alimentari aperti, inutile la corsa agli acquisti
“Il decreto del Presidente del Consiglio prevede la possibilità di uscire di casa per motivi strettamente legati al lavoro, alla salute e alle normali necessità, quali, per esempio, recarsi a fare la spesa. Non è prevista la chiusura dei negozi di generi alimentari, che anzi rientrano tra le categorie che possono sempre restare aperte. Non è necessario e soprattutto è contrario alle motivazioni del decreto, legate alla tutela della salute e a una maggiore protezione dalla diffusione del Covid-19, affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari o altri beni di prima necessità che potranno in ogni caso essere acquistati nei prossimi giorni. Non c’è alcuna ragione di affrettarsi perché sarà garantito regolarmente l’approvvigionamento alimentare”. E’ quanto spiega una nota della Presidenza del Consiglio.
Le nuove regole
CHIUSI GLI IMPIANTI DA SCI – Piste chiuse in tutta Italia.
FERIE E CONGEDI – Si “raccomanda” ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione di ferie e congedi. Sono invece sospesi i congedi dei medici. E’ applicabile il lavoro agile anche in assenza di accordi aziendali.
STOP SVAGHI – Sospese tutte le manifestazioni e gli eventi: fermi i cinema, teatri, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche. Chiusi musei e siti archeologici.
BAR E NEGOZI – Bar e ristoranti possono aprire solo dalle 6 alle 18 con obbligo di garantire la distanza di almeno un metro, pena la sospensione dell’attività. La regola della distanza vale per tutti i negozi che possono stare aperti ma se sono all’interno dei centri commerciali chiudono nei weekend. Nessun fermo per alimentari, farmacie e parafarmacie.
FERME SCUOLE E ESAMI PATENTE – Scuole e università restano chiuse fino al 3 aprile. Stop a tutti i concorsi, tranne quelli per titoli o per via telematica, si fermano anche gli esami per la patente. Unica eccezione i concorsi per i medici.
LE CHIESE – I luoghi di culto possono aprire solo se in grado di garantire la distanza di almeno un metro: sospese le cerimonie civili e religiose, inclusi i funerali.
Ecco, invece, il testo del Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020:
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanita’ il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanita’ pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere all’intero territorio nazionale le misure gia’ previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’ nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonche’ sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
2. Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto.