La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 293/2020 ha rigettato l’appello proposto dalla Banca avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi affermando il seguente principio:

“nelle operazioni di cessioni del quinto dello stipendio le spese di assicurazioni in caso di morte, invalidità, infermità o di disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del TEG ai fini dell’usura, anche se il finanziamento risulta stipulato durante la vigenza delle istruzione della Banca d’Italia pubblicate nel Marzo 2006”.

Il Tribunale di Brindisi riteneva che i premi assicurativi per rischio vita e per rischio impiego dovessero essere considerati nel calcolo del TEG in applicazione dell’art. 644, comma 4, c.p.c. e poiché il TEG così calcolato (pari al 18,71%) risultava superiore al tasso soglia del 15,39 % dichiarava la nullità parziale del contratto di mutuo, affermando la gratuità dello stesso ai sensi del’art. 1815, comma 2, c.c. .

Avverso tale sentenza la Banca proponeva appello deducendo che, essendo stato il contratto per cui è causa sottoscritto nell’anno 2008, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che le istruzioni della Banca d’Italia, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.74 del 29/03/2006, in vigore sino al gennaio 2010 e quindi applicabile al finanziamento in questione, escludevano espressamente per i prestiti con cessione del quinto le spese di assicurazione. Inoltre l’ente creditore rilevava che l’art. 54 del D.p.R. n.180 del 1950 (che regolarmente i finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio) stabiliva che “tali operazioni devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi dell’impiego”, con la conseguenza che i costi assicurativi discendevano da un obbligo previsto dalla legge e perciò assimilabili a quelli relative ad imposte e tasse per i quali l’art. 644 c.p. stabilisce la loro esclusione dal calcolo del TEG.

La Corte d’Appello ha disatteso tali censure rilevando che la Corte di Cassazione con la pronuncia n.8806/2017 si era già pronunciata in una fattispecie in cui venivano in rilievo le spese di assicurazione escluse nella rilevazione del TEGM e che tale decisione, conformemente a quella del Tribunale di Brindisi, aveva evidenziato che l’esclusione delle spese di assicurazione, fondata sul presunto dettato delle istruzioni della Banca d’Italia vigenti all’epoca, contrastava con quanto disposto dall’art. 644 , 4° comma, c.p.: “ per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

La Corte d’Appello ha poi rilevato che con una seconda pronuncia la Suprema Corte ( n. 22458 del 2018) ha affermato che l’obbligo di includere dette polizze nel calcolo del TEG discende direttamente dall’art. 644, 4°comma, c.p.

In sintesi, per la valutazione della natura usuraria di un contratto di finanziamento con cessione del quinto, la Corte d’Appello di Lecce ha ritenuto che devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all’uopo, sufficiente che esse risultano collegate alla concessione del credito, senza che abbia alcuna rilevanza la natura obbligatoria delle polizze assicurative previste per tali contratti.

Ritenuto quindi nella fattispecie la sussistenza del collegamento con l’erogazione del credito, la Corte ha rigettato l’appello con condanna alle spese della Banca.