Nelle scorse settimane lamentavamo la situazione di stallo, rispetto alla sospensione delle rate dei prestiti al consumo in cui versava il mondo delle finanziarie.
Ebbene, finalmente Assofin, l’Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, ha fornito alle proprie associate un vademecum operativo per una risposta compatta e coordinata alle richieste di sospensione del pagamento delle rate di prestiti e di finanziamenti accesi per il credito al consumo.
La moratoria di sei mesi, che ricalca nei requisiti quella prevista dal Governo centrale per i finanziamenti delle imprese e mutui, era molto attesa ed auspichiamo che tutte le finanziarie vi aderiscano.
Di seguito un vademecum per accedervi.
Requisiti dei beneficiari
lavoratori che abbiano subito una cessazione del rapporto di lavoro subordinato dal 21 febbraio al 30 giugno, con eccezione dei casi in cui vi sia stata risoluzione consensuale; risoluzione per limiti di età con diritto a pensione/vecchiaia; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
lavoratori che abbiano subito una sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
lavoratori “atipici” che abbiano subito la cessazione del rapporto di lavoro, sempre con esclusione dei casi di risoluzione consensuale; recesso datoriale per giusta causa; recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 a causa di chiusura o sospensione dell’attività dovute alle restrizioni imposte per limitare il contagio da Coronavirus. La riduzione del fatturato in questo caso potrà essere autocertificata;
debitori che abbiano pagato in ritardo di pagamento una o due rate, purché non si trovino in una situazione talmente compromessa da essere classificata in “default” o “forborne” (finanziamento acceso per rinegoziare un finanziamento non pagato);
eredi di tutte le categorie indicate innanzi cui siano pervenuti in successione i contratti stipulati privi della polizza di protezione del credito che prevede il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo
Importo dei finanziamenti
La sospensione riguarda i finanziamenti di importi superiori ai 1.000 euro. La finanziaria potrà, a propria discrezione, sospendere l’intera rata o la sola quota capitale e comporterà di fatto un mero prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata senza addebito di oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione. Attenzione, però, perché chi decide di sospendere l’intera rata, alla fine dei sei mesi si potrebbe trovarsi a corrispondere interessi aggiuntivi sugli interessi non pagati e pertanto, ove possibile, si consiglia di optare per la sospensione della sola quota capitale –che comunque rappresenta la fetta più significativa della rata mensile- continuando a pagare regolarmente la parte relativa agli interessi.
Si precisa che l’accordo comprende anche le cessioni del quinto di dipendenti pubblici, a condizione tuttavia che l’ente pubblico accetti.
Durata della moratoria
La moratoria dura 6 mesi.
Costi della moratoria
La sospensione non comporta costi per il richiedente.
Modalità di richiesta della sospensione
La moratoria potrà essere richiesta alla finanziaria attraverso una richiesta scritta, inviata anche via e-mail.
Per urgenze restano attivi i normali canali di assistenza e comunicazione a distanza tramite contatti telefonici a SOS ADOC 3490733840 o tramite mail brindisi@adocpuglia.it. – Sportello Bancario avv. Rossana Palladino 3488042615 mail avvrossanapalladino@gmail.com
Si rammenta inoltre che lo Sportello Bancario continua la propria attività da remoto attraverso le piattaforme Skype e Whereby