Mentre la retorica anti – immigrazione monta strumentalmente nel dibattito politico a livello territoriale in merito alla decisione ministeriale di creare una struttura “ pre –covid” nel Centro accoglienza CARA – CPR di Restinco, le scriventi categorie e la confederazione CGIL Brindisi esprimono invece preoccupazione per le implicazione che tale provvedimento ha sul sistema complessivo di accoglienza territoriale e sulla tenuta dei diritti dei lavoratori anche in relazione alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il Ministero, infatti, ha assunto una decisione drastica, senza nessuna informativa preventiva, che incide nel futuro degli ospiti che risiedevano a Restinco, costringendoli ad essere trasferiti verso altri centri territoriali e nella regione Lazio. In sostanza, non si è tenuto conto che queste persone si erano integrate: alcuni lavoravano come braccianti ed altri avevano effettuato un percorso formativo. Riteniamo che ciò contrasti la Convenzione Internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, sottoscritta dalle Nazioni Unite ne 1990 ed entrata in vigore nel 2003, e confligge con l’art 10 della Carta Costituzionale.

Inoltre, vorremmo comprendere quali ricadute ci saranno sui diritti dei lavoratori e sulla tenuta dei livelli occupazionali. In ambito sanitario, poi, non è dato sapere se sono stati rispettati gli standard di sicurezza utili a tenere sotto controllo la pandemia, e se il personale tutto ha una formazione sanitaria che comunque gli permetterà di affrontare l’emergenza. Pertanto, ci chiediamo se è stato siglato un protocollo che ottemperi ad una serie di obblighi.

Premesso che

  • tra le dieci lezioni apprese durante la pandemia da SARS-COV-2, tutt’ora in corso, la pietra angolare dei test diagnostici per COVID-19 rimane il dosaggio dell’RNA virale su campioni biologici prelevati tramite tamponi oro- e rino-faringeo tramite RT-PCR;

  • sebbene attualmente numerosi siano i test sierologici studiati per individuare la risposta anticorpale al SARS-COV-2 e sebbene alcuni siano stati approvati per la commercializzazione, nessuna istituzione internazionale raccomanda tali test per la diagnosi di certezza della COVID-19 ( a meno che non vi sia la possibilità della RT-PCR su tampone );

  • sebbene vi sia ampia letteratura scientifica che spiega come interpretare le curve della risposta anticorpale al SARS-COV-2, evidenziando dunque i possibili usi di tali tests anticorpali, gli studi scientifici su tali test risultano deboli e gravati da errori metodologici eterogeneità e scarse possibilità di generalizzarne i risultati;

  • l’attuale pandemia rappresenta un fattore di rischio per la salute dei migranti in Europa, non solo rispetto alla loro possibilità di entrare a contatto con il virus, rispetto al differente accesso a conoscenze e informazioni su Covid-19, all’assenza di mezzi socio-economici o tecnici (come l’accesso a internet) per prendersi cura di loro stessi e delle loro famiglie durante l’isolamento, ma anche per i possibili esiti di salute negativi legati alle barriere nell’accesso ai servizi sanitari;

  • è dimostrato scientificamente che gli agenti patogeni sono più trasmissibili specialmente quando si diffondono in microcomunità chiuse, quali sono i centri di prima accoglienza, i CPT, le carceri, etc. dove migranti e personale vivono in condizioni di affollamento, con difficoltà ad auto-isolarsi e a mantenere il distanziamento fisico, o in condizioni di scarsa igiene e con ridotto accesso all’acqua pulita (ad esempio negli insediamenti informali).

Risulta di tutta evidenza, quindi, che le misure di controllo delle infezioni sono mandatorie per bloccare l’epidemia tra i migranti e lo sono, anche, per abbattere il rischio di contagio degli operatori. Pertanto la scrivente OS, considerando che

  1. il lavoro comportante un contatto continuativo col pubblico, o con colleghi, tra i quali è probabile la presenza di soggetti contagiosi, espone il singolo dipendente ad un rischio biologico che attiene alla posizione di garanzia del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e D.lgs. n. 81/2008 (articoli 271 e 272);

  2. il rischio da Coronavirus (Sars-CoV-2), per i lavoratori esposti a possibile contagio nel luogo di lavoro, ha natura di rischio professionale e, come tale, deve essere oggetto della valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, nonché di conseguente individuazione di istruzioni finalizzate alla prevenzione e protezione, e di DPI necessari e adeguati; si ricorda che in base al Titolo X – Esposizione ad agenti biologici – del d.lgs 81/2008 e s.m.i. , vi sono precisi obblighi in capo al datore di lavoro in riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori tra cui misure tecniche, organizzative, procedurali, igieniche, di emergenza, di informazione e formazione, di sorveglianza sanitaria con riferimento ad una formale valutazione dei rischi che deve necessariamente tenere conto (art. 271, c. 1, d.lgs. 81/2008) “delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio”, come è l’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2;

  3. l’inosservanza di tale obbligo assume rilevanza penale, come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (v. fra le tante, Cassazione Penale, Sez. 3, 27 luglio 2017, n. 37412);

ritiene, dunque doveroso suggerire a chi legge l’adozione sistematica di provvedimenti quali l’individuazione di percorsi COVID da isolare rispetto a quelli NO-COVID (trattando i casi in attesa di refertazione come se fossero COVID), la fornitura di adeguati DPI (per qualità e quantità), l’esecuzione del tampone per COVID-19 sia ai migranti sia routinariamente agli operatori sanitari coinvolti nell’assistenza diretta ai contagiati da COVID-19, l’adozione di un adeguato protocollo di sanificazione ambientale.

Pertanto, con la presente, nel ribadire che giovedì 16 luglio pv, nel primo pomeriggio, presso la sede della Prefettura di Brindisi, si terrà una manifestazione nella quale si potrànno affrontare tutte le problematiche sopra rappresentate.

 

l Segretario Generale                       Il Segretario Generale                   F.P. CGIL Brindisi

CGIL Brindisi FLAI                        CGIL Brindisi                               Dirigenza  Medico Sanitaria

Antonio Macchia                             Antonio Ligorio                             Dott. Cristian Luca Ghezzani