Per la verifica dell’usura gli interessi moratori vanno aggiunti agli interessi corrispettivi se la loro sommatoria è prevista da apposita clausola contrattuale.

Ad affermarlo è il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice Sales, la cui decisione è stata confermata, in sede collegiale, in seguito al reclamo della Banca.

Con ordinanza resa il 9/07/2020 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Brindisi sospendeva l’esecuzione la procedura immobiliare rilevando il superamento del tasso soglia per effetto di una clausola contrattuale che stabiliva che gli interessi moratori si cumulavano con quelli corrispettivi compresi nella rata.

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

Il Giudice, dopo avere opportunamente premesso che l’illecito di “usura civilistica” si consuma con il solo fatto di avere convenuto tassi usurari, e non richiede affatto, anche, la concreta formulazione della richiesta di pagamento delle somme che sarebbero dovute in conseguenza della concorde fissazione dei tassi usurari medesimi, ha affermato:

In concreto, la banca opposta ha “convenuto” (al momento in cui fu concluso il mutuo, ovvero, “al momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti a qualunque titolo” vedi anche Cass. SS. UU. 24675\2017) un tasso corrispettivo pari al 6,08 ed un tasso moratorio pari all’8,08 %, con la conseguenza che, nel caso di mancato pagamento della prima rata (o delle prime rate), il tasso complessivo di interesse convenuto deve individuarsi nella misura del 14,16 %, ovvero in un tasso certamente superiore a quello “soglia”, fissato nella misura dell’9,09 %.

Ciò, poiché nell’art. 3 del contratto di mutuo si stabilisce, sostanzialmente che la debitoria complessiva, a seguito di inadempimento dell’obbligo di restituzione delle somme mutuate, si individuerà con riferimento alle rate scadute (comprensive di interessi corrispettivi) maggiorate degli interessi moratori, il che necessariamente determina (V. sul punto Cass. ordd. 5598\2017, 23192\2017) la sommatoria dei tassi applicati (giacché sulla stessa quota capitale si dovrebbe calcolare l’interesse convenzionale, e, peraltro in maniera anatocistica, l’interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi), e quindi, in concreto, la produzione di interessi, per il caso di mora, nella misura sopra indicata”.

RECLAMO

La decisione è stata reclama dalla Banca.

Il Tribunale di Brindisi, in sede collegiale, con ordinanza resa il 26 agosto 2020 ha confermato la statuizione del giudice dell’esecuzione, ritenendo espressamente condivisibili “i principi affermati dalla Suprema Corte con la sentenza emessa in data 28.06.2019,n.17447 dalla III sezione”.

Perciò ha verificato in concreto l’applicazione del tasso di mora, fondando il proprio ragionamento sulla c.d. tesi dell’effettività (usura effettiva e a posteriori), ed ha rilevato che: “dagli atti emerge e non risulta contestato da parte del reclamante che la medesima sulle rate scadute e non pagate ha applicato l’interesse moratorio, procedendo così, di fatto, a sommare l’interesse corrispettivo a quello moratorio, come correttamente evidenziato dal giudice del provvedimento reclamato”.

USURA EFFETTIVA E A POSTERIORE

Con queste pronunce si consolida il filone giurisprudenziale che fa applicazione del principio dell’usura effettiva e a posteriori espresso dalla Cassazione nella sent. n. 1744/2019.
In breve, si può affermare che in ipotesi di concreta applicazione degli interessi moratori, se contrattualmente previsto, nel calcolo dell’usura occorre considerare anche la capitalizzazione degli interessi corrispettivi. Ciò in quanto il mutuatario, in detta ipotesi, è obbligato al pagamento degli interessi moratori non soltanto sulla quota di capitale, ma anche su quella di interessi che è incorporata in ciascuna delle rate.

[pdf-embedder url=”https://www.brindisilibera.it/storage/2020/09/ORD-Sosp-.-Trib.-Brindisi-9.7.2020-GEI-Sales.pdf” title=”ORD- Sosp . Trib. Brindisi 9.7.2020 GEI Sales,”]

(Avv. Vincenzo Vitale)