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BRINDISI.Annullata intimazione di pagamento di € 53.649,14 per prescrizione delle cartelle di pagamento

mportante vittoria dell’ADOC-UIL Brindisi su intimazione di pagamento di € 53.649,14 emessa da Agenzia Entrate Riscossione (già Equitalia S.p.a.).

Ben 27 cartelle esattoriali annullate nell’ambito di un giudizio contro 6 diversi Enti che ha sancito la competenza del Giudice Ordinario in luogo della Commissione Tributaria.

Con recente sentenza n° 1154 del 21 settembre 2020 il Tribunale di Brindisi in persona della Dott.ssa Paola LIACI ha accolto la domanda proposta da un contribuente brindisino tramite atto di citazione in opposizione proposto dagli Avv.ti Marco ELIA e Marco MASI.

Si è trattato di un complesso giudizio iniziato nell’anno 2016 nei confronti di molteplici soggetti chiamati in causa: Agenzia delle Entrate Riscossione – I.N.P.S. di Brindisi – Agenzia delle Entrate di Brindisi –- I.N.A.I.L. di Brindisi – Camera di Commercio di Brindisi – Comune di Mesagne.

Il Tribunale di Brindisi ha accolto in toto il motivo principale indicato dai legali e riguardante la prescrizione quinquennale di gran parte delle cartelle.

Infatti, scrive testualmente il Giudice, Dott.ssa P. LIACI: “Dall’esame dell’intimazione di pagamento si evince, pertanto, che devono ritenersi prescritte tutte le cartelle di pagamento ivi sottese notificate all’attore-opponente oltre il termine di cinque anni antecedenti la notifica dell’atto impugnato (18.12.2015)…dichiara l’estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti sottese alle cartelle esattoriali”.

Altro aspetto rilevante è quello riguardante la giurisdizione, ossia la competenza a giudicare una causa, nel caso di specie comprendere se fosse competente il Tribunale oppure la Commissione Tributaria.

Ed invero, nonostante talune perplessità derivanti da contrasti giurisprudenziali su tale complessa materia gli Avv.ti ELIA e MASI dell’ADOC – UIL Brindisi decidevano di proporre opposizione direttamente dinanzi al Tribunale di Brindisi difendendosi dalle copiose eccezioni sollevate da tutte le altre parti del giudizio.

Il Giudice sposava le argomentazioni dei legali ed infatti su tale punto scrive “che competente a giudicare dei fatti successivi, estintivi delle pretese tributarie, divenute definitive nel merito stante la notifica al contribuente della relativa cartella è il giudice ordinario, quale giudice dell’esecuzione, cui spetta l’ordinaria verifica dell’attualità del diritto dell’ente creditore di procedere all’esecuzione forzata”.

In buona sostanza, quindi, è stata da ultimo sancita la competenza del Tribunale Ordinario in casi in cui vi siano una pluralità di richieste di pagamento da parte di più soggetti con la possibilità, dunque, per il contribuente, di non dover proporre più opposizioni e/o ricorsi ma di poter cumulare il tutto in un’unica opposizione con notevole risparmio di risorse.

Al contempo, si pone finalmente termine alle infinite pretese esattoriali, che, pertanto, devono essere avanzate in un arco di tempo non eccessivo e ragionevole.

Si apre, quindi, una importantissima strada per tutelare, in maniera più agevole, i diritti dei contribuenti avverso cartelle e crediti prescritti.

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