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MORTE EX SINDACO DI LATIANO, GRAZIANO ZIZZI: PER LA CASSAZIONE FU “INFORTUNIO IN ITINERE”

La Suprema Corte di Cassazione di Roma, con ordinanza n.22084/2020 del 13 ottobre 2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’INAIL, condannando l’ente alle spese del giudizio di legittimità, legittimando la sentenza n.2186/2015 della Corte di Appello Lecce che aveva qualificato come infortunio in itinere il sinistro occorso al defunto Sindaco di Latiano, Graziano Zizzi.

A difendere gli interessi degli eredi in tutti i giudizi è stato l’avvocato Filomeno Montesardi di Latiano, 71 anni, laureato in Legge dal 1975 presso l’Università degli Studi di Bari e iscritto nell’Albo degli Avvocati di Brindisi dal 1982 e nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori dal 1997.

RIEPILOGO DELLA VICENDA
La vigilia di ferragosto del 2009, il Sindaco di Latiano Graziano Zizzi, dopo essersi accertato che non occorreva la sua presenza presso la sede municipale, insieme al figlio (Pietro) e a due parenti si allontanava da Latiano. Intorno a mezzogiorno, veniva chiamato più volte da tre dipendenti comunali che richiedevano la sua presenza in Comune per il rilascio di una carta di identità valida per l’espatrio a un cittadino che ne aveva urgenza. Il Sindaco, accertata l’indisponibilità del Vice Sindaco e del funzionario delegato, comunicava che quanto prima avrebbe fatto rientro presso gli uffici comunali. E così fece. Giunto in prossimità dell’abitato di Latiano, a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, perdeva il controllo dell’auto e subiva gravissime ferite. Trasportato in Ospedale e sottoposto a intervento chirurgico a distanza di circa due mesi decedeva anche in conseguenza della setticemia contratta mentre era ricoverato presso l’Ospedale Perrino di Brindisi.

Inoltrata da parte della vedova (sig.ra Rizzo) istanza all’INAIL per il riconoscimento delle indennità previste a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi dall’art.86 del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. n.267/200), l’INAIL rigettava la domanda non ritenendo che il Sindaco rientrasse tra i soggetti assicurati ai sensi del Testo Unico sugli Infortuni sul Lavoro. Promosso il giudizio innanzi al Giudice del Lavoro emergeva che il Comune di Latiano non aveva versato all’INAIL i contributi previdenziali, contributivi e assicurativi a cui era tenuto e non aveva neanche effettuato la denuncia di sinistro, motivo per cui veniva sanzionato dal predetto INAIL. Nonostante fosse stata raggiunta la prova che il defunto fosse rimasto vittima dell’incidente mortale mentre si recava negli Uffici comunali per esplicare una attività connessa al mandato di Sindaco (il rilascio della carta di identità rientra sicuramente tra le funzioni del Sindaco), il Giudice di primo grado rigettava la domanda. A seguito della proposizione dell’appello, la Corte di Lecce statuiva che “Non vi è questione sul fatto che Zizzi Graziano sia deceduto il 21/10/2009 in seguito a incidente automobilistico del 14/8/2009, da considerarsi infortunio lavorativo in itinere”. In conseguenza di tanto, accoglieva l’appello e “condannava l’INAIL a corrispondere alla ricorrente le prestazioni assicurative conseguenti al decesso di Zizzi Graziano nell’infortunio del 14/8/2009”, oltre alle spese legali del doppio grado del giudizio. L’INAIL proponeva Ricorso per Cassazione a cui replicava con rituale controricorso la vedova (Sig.ra Rizzo) e, successivamente, una volta divenuto maggiorenne, anche il figlio (Zizzi Pietro). La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, all’esito di una articolata e complessa motivazione di ordine strettamente giuridico, con ordinanza n.22084/2020 del 13 ottobre 2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’INAIL e lo ha condannato alle spese del giudizio di legittimità. In particolare la Suprema Corte ha dichiarato che “a torto o ragione non vi è contestazione alcuna sulla ricostruzione dell’incidente e sulla qualificazione dell’evento mortale quale infortunio in itinere”. In conseguenza di tanto, è divenuta definitiva la sentenza n.2186/2015 della Corte di Appello Lecce che aveva qualificato come infortunio in itinere il sinistro occorso al defunto Sindaco di Latiano con tutte le conseguenze inerenti sia l’accertamento dei fatti – non più suscettibile di essere messo in discussione – sia anche quelle di ordine previdenziale e assistenziale. Purtroppo per la moglie e il figlio del defunto Sindaco, a causa del Covid 19, questa pronuncia che, sarebbe dovuta essere adottata a marzo del corrente anno, è intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Brindisi che ha rigettato la domanda di risarcimento avanzata dagli aventi causa del defunto nei confronti dell’Amministrazione Comunale in quanto il Giudice di primo grado ha ritenuto che “l’incidente verificatosi nel caso di specie non può essere qualificato come infortunio in itinere, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello di Lecce”. A distanza di undici anni dal sinistro mortale la Cassazione ha confermato che si è trattato di un infortunio in itinere dando pienamente ragione alla Corte di Appello di Lecce. Ma non è solo questo.

“La pronuncia della Suprema Corte – sottolinea l’avvocato Filomeno Montesardi – ha una portata storica non soltanto perché è la prima del genere in Italia, ma anche e soprattutto perché, a distanza di venti anni esatti dall’entrata in vigore del nuovo Testo Unico sugli Enti Locali, ha stabilito il principio che a tutti i Sindaci degli oltre ottomila Comuni Italiani devono essere versati i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e che la possibilità accordata ai Comuni di stipulare assicurazioni privatistiche è riferita a rischi ulteriori e diversi. Quale considerazione finale – conclude l’avv, Filomeno Montesardi, legale degli eredi del defunto ex sindaco Graziano Zizzi – può trarsi da questa complessa vicenda giuridica? Che bisogna studiare, studiare e studiare: alla fine, il diritto vince sempre”.

 

FOTO:AVVOCATO FILOMENO MONTESARDI

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