Il cosiddetto superbonus è una agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110%  l’aliquota di detrazione  delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi sismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 

La normativa prevede che si possa cedere a terzi il credito corrispondente alla detrazione spettante. 

Sono nati pertanto numerosi Consorzi dotati di grandi capacità finanziarie e con sede legale non a Brindisi  che effettuano gratuitamente tutti gli interventi in cambio della cessione del credito e coinvolgono le imprese locali nella esecuzione dei lavori.

Il superbonus si applica ai condomini, alle singole abitazioni detenute da privati, agli Istituti autonomi case popolari, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, alle Onlus e associazioni di volontariato e alle associazioni e società sportive dilettantistiche. 

Per accedere alle agevolazioni occorre che gli edifici non presentino abusi edilizi salvo che non si tratti di difformità di piccola entità,  contenute entro il 2% delle misure previste dal titolo abilitativo. 

In caso di abusi di maggiore consistenza, invece, è possibile procedere alla sanatoria o accertamento di conformità laddove l’intervento risulti conforme, tanto al momento della sua realizzazione quanto all’atto di presentazione della istanza, alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. 

In tal caso se l’immobile ricade in un’area in cui, sia all’epoca dell’abuso che attualmente, risulti cubatura residua derivante dal relativo indice di fabbricabilità si applica la procedura di richiesta di Permesso di Costruire ai sensi dell’Art. 36 del D.P.R. 380/2001. 

Nel caso in cui non esista cubatura residua è possibile l’applicazione del “Piano Casa” se vigente al momento dell’abuso e nelle aree non escluse dalla sua applicazione. Il Piano Casa consentiva, infatti,  l’ampliamento dell’immobile nella misura massima del 20% della volumetria assentita. 

Tutti sappiamo che a Brindisi la maggior parte dei condomini hanno chiuso parti della propria abitazione con delle verande realizzate quasi sempre in assenza di uno specifico permesso a costruire.

Questo impedirebbe a quei condomini di accedere al superbonus.

E’ bene sottolineare che la disciplina del superbonus costituisce una formidabile occasione di rilancio del settore edilizio attualmente in crisi ed una grossa opportunità per le imprese edili locali. 

A ciò si aggiunga che l’Amministrazione Comunale di Brindisi si è dotata a suo tempo di un proprio Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 19/12/2014, che si poneva, tra gli altri, l’obiettivo di incentivare il miglioramento della classe energetica media degli edifici 

residenziali anche attraverso una modifica del Regolamento Edilizio vigente in modo da promuovere l’efficientamento energetico degli edifici residenziali attraverso la concessione di un incremento di volumetria e una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria per tutti quegli interventi di ristrutturazione che raggiungessero almeno il livello 2 del protocollo ITACA. E ciò attraverso un dialogo con gli Amministratori di condominio al fine di facilitare eventuale interventi di efficientamento energetico a livello condominiale. 

In linea con il dichiarato orientamento di agevolare il dialogo con quanti intendono procedere ad interventi di efficientamento energetico degli edifici utilizzando il superbonus ho presentato una apposita mozione per fornire alla Ripartizione Urbanistica l’indirizzo affinchè  per la dimostrazione che l’abuso edilizio sia sanabile in quanto realizzato nel periodo di vigenza del Piano Casa possa essere sufficiente una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Accade, invece, che attualmente l’Ufficio Tecnico del Comune di Brindisi richieda di fornire evidenza “provata” (con fatture o altro elemento utile) che l’epoca dell’abuso sia riferibile al periodo di vigenza del Piano Casa. Essendo trascorso un lasso di tempo rilevante, e comunque oltre i 5 anni per i quali è obbligatoria la conservazione della documentazione fiscale, a numerosi soggetti interessati ad accedere al superbonus viene di fatto impedita tale possibilità a tutto discapito dell’interesse generale ad avere edifici efficientati dal punto di vista energetico e con grave nocumento per le imprese edili locali che si vedono così precluse importanti opportunità imprenditoriali. 

Senza considerare che la facilitazione nella presentazione di domande di sanatoria edilizia consentirebbe alla Amministrazione Comunale di conseguire introiti di rilevante entità in linea con quanto previsto dal Piano di riequilibrio finanziario approvato dal Consiglio Comunale.