La Corte d’Appello di Bari con la sentenza n.1890/2020 pubblicata il 3/11/2020, con riferimento al piano di ammortamento alla francese, ha ritenuto che il regime di capitalizzazione composto degli interessi, non dichiarato in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento, rende l’oggetto del contratto indeterminato con conseguente nullità della clausola e sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso Bot, ai sensi del comma 7 dell’art. 117 TUB.
FATTO
Nel giudizio veniva espletata una consulenza tecnica dalla quale emergeva che la banca aveva applicato un tasso annuo effettivo (TAE) del 7,3814% non previsto in contratto e superiore al tasso nominale pattuito (TAN) del 7,25 %.
Il TAE veniva determinato dal CTU sulla base del piano di ammortamento, che però non era contestuale alla sottoscrizione del contratto di mutuo del 23.2.2000, ma allegato all’atto di erogazione a saldo del 25.7.2001.
Veniva così accertato che il piano di ammortamento era stato sviluppato in regime di capitalizzazione composta, senza che questa fosse stata pattuita nel contratto di mutuo.
MOTIVAZIONE
La Corte d’Appello di Bari ha rilevato che “ mentre in un regime di capitalizzazione semplice, il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa sua caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è più lineare)anzi in tali circostanze, per via della capitalizzazione, il TAN fornisce, come nel caso in esame, una misura sottodimensionata del prezzo costo dell’operazione, rischiando in questo mondo di pregiudicare la completezza di informazione al cliente e dunque quel livello di consapevolezza che controparte deve avere per garantire la corretta gestione economico- finanziaria della posizione e, dunque, la sua complessiva sostenibilità”.
Infatti, il CTU nel suo elaborato aveva evidenziato che “a parità di TAN, il monte interessi passa da € 71.102,42 in regime di capitalizzazione composta (che è l’importo risultante dal piano di ammortamento) a €41.303,52 in regime dicapitalizzazione semplice”.
La divergenza riscontrata tra T.A.N.(tasso anno nominale pattuito) e T.A.E. (tasso annuo effettivo), in difetto di specifica accordo sul TAE e del regime finanziario applicato, comporta, ad avviso della Corte barese, l’indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse. Ciò in quanto il tasso effettivo di interesse risulta da quello applicato con il piano di ammortamento sulla base di un regime finanziario (quello dell’interesse composto) non previsto in contratto.
La Corte ha, quindi, dichiarato la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall’ 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali.
Ha aggiunto che, essendo un dato incontrovertibile che l’adozione di un regime di capitalizzazione composta produce interessi sugli interessi, è evidente anche la violazione dell’art.1283 c.c. (divieto di anatocismo).
CONCLUSIONI
La Corte d’Appello ha quindi ritenuto che, nella fattispecie, il mutuatario non è tenuto a pagare gli interessi corrispettivi ma solo il tasso sostitutivo BOT calcolato in regime semplice.
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(Avv. Vincenzo Vitale)