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VACCINAZIONE ANTICOVID OPERATORI SANITARI, ZULLO (FDI): PERSISTE VOGLIA DI EQUIVOCI! NON ESISTE NESSUN OBBLIGO, CHI OBBLIGA O COMMINA SANZIONI COMMETTE UN ABUSO

“Non si pu? continuare ad equivocare sull’imposizione di un obbligo vaccinale che spetta allo Stato e non alle Regioni. Si sbandiera come impositiva dell’obbligo la Legge regionale n° 2 del 10/03/202, ma la stessa impone l’obbligo vaccinale solo se previsto da norme nazionali che al momento non è contemplato. 

Al contrario l’Italia, in quanto Stato membro dell’UE, deve attenersi al punto 7.3 e commi successivi della risoluzione del Parlamento Europeo del 11 Gennaio 2021 nella quale si legge che gli Stati membri devono ‘garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desidera farlo personalmente’.

“Spiace anche dover confutare affermazioni tecnicamente e scientificamente inaccettabili secondo le quali si vuole fare intendere che l’operatore sanitario non vaccinato possa di contagiare liberamente pazienti e colleghi. Niente di più sciocco! E’ bene chiarire che il virus pu? essere trasmesso da chi non è vaccinato e da chi lo è. Al contrario la persona vulnerabile è il soggetto non vaccinato. Infatti, la vaccinazione è una misura di profilassi individuale che protegge attraverso immunizzazione attiva il soggetto che si vaccina. Il non vaccinato pu? infettarsi ma non essendo immunizzato pu? sviluppare la malattia e trasmettere il virus. Il soggetto vaccinato pu? infettarsi ma essendo immunizzato non sviluppa la malattia o la sviluppa in forma lieve ma comunque pu? trasmettere il virus al pari di un non vaccinato. Esiste e va applicato il Testo Unico di Igiene e Sicurezza del Lavoro. Infatti, ai datori di lavoro sono imposti obblighi derivanti dal Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sull’Igiene e Sicurezza del Lavoro) e tra questi non è annoverato l’obbligo di sottoporre i propri dipendenti a vaccinazione ma di mettere a disposizione dei lavoratori i vaccini e nessuna sanzione è prevista per il lavoratore che non intende vaccinarsi. Il suddetto decreto è, infatti, a tutela del lavoratore in quanto il datore di lavoro di fronte a situazioni in cui si richiedono misure speciali di protezione (soggetto non immunizzato) è tenuto ad attuare le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Chi si sente obbligato o pressato denunci l’autore delle pressioni sul piano penale.

“È ora di finirla con gli equivoci e inappropriate propagande. E’ invece ora di agire con la corretta informazione e con la sensibilizzazione per favorire la massima adesione alla vaccinazione attraverso il consenso informato e questo va fatto con maggior rigore proprio con la ripresa dell’utilizzo del vaccino AstraZeneca.

“Per quanto mi riguarda, da medico e quindi da convinto sostenitore del vaccino, sensibilizzo tutti i colleghi operatori sanitari a vaccinarsi ma, mai mi adoperer? ad assoggettare chicchessia ad obbligo fin quando non sarà lo Stato ad imporlo.”

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