Risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e pagamento delle spese

Con recente sentenza del 26 aprile 2021 n. 611/2021 il Giudice di Pace di Brindisi nella persona della Dott.ssa Maria ROMANAZZI, ha accolto la domanda di un consumatore tramite atto di citazione proposto dagli Avv.ti Marco ELIA e Marco MASI dell’ADOC–UIL Brindisi.

Si è trattato di un giudizio inerente l’inadempimento contrattuale da parte di un operatore telefonico sfociato nella violazione della privacy. 

Il cittadino, nel contratto stipulato con la società di telecomunicazioni nel 2018, chiedeva espressamente l’invio delle fatture della nuova utenza esclusivamente in modalità on-line al proprio indirizzo e-mail.

La Compagnia telefonica, contrariamente a quanto sancito nel contratto, inviava tali fatture presso la residenza dell’ ex moglie dell’attore la quale veniva così a conoscenza del nuovo numero attivato dall’ex consorte e di altri dati personali dello stesso.

In seguito a tale inadempimento contrattuale, e confermato dalle dichiarazioni testimoniali, è il fatto che il consumatore riceveva sul nuovo numero di linea fissa delle “telefonate mute” che in precedenza non si verificavano.

Pur non essendo possibile accertare il nesso di causalità tra l’invio della fattura presso la residenza dell’ex moglie anziché sulla mail dell’utente e l’arrivo di fastidiose telefonate mute sulla nuova linea, la consapevolezza che il nuovo recapito telefonico fosse nella disponibilità della ex moglie ha indubbiamente creato una situazione di particolare stress emotivo nel soggetto, già provato dall’esperienza divorzile.

In virtù di tale situazione venutasi a creare, il cittadino è stato costretto a cambiare nuovamente il numero della linea telefonica con annesse ulteriori spese.

Tale inadempimento contrattuale da parte del gestore telefonico ha generato un danno non patrimoniale, nella fattispecie qualificabile quale danno da violazione della privacy, incidente sui diritti della persona garantiti dall’art. 2 e 32 della Costituzione.

In buona sostanza, la vicenda è senz’altro una di quelle che, a causa della negligenza del gestore, potrebbe coinvolgere, ovvero aver già coinvolto, migliaia di consumatori che cambiano utenza telefonica per motivi similari a quelli del povero consumatore in oggetto.

Peraltro, pur in presenza di una giurisprudenza sempre più a favore dei consumatori, nonché dinanzi a palesi falle del sistema informatico, il gestore telefonico ha sempre mostrato il proprio diniego a qualsivoglia rimborso costringendo l’utente difeso dagli Avv.ti Marco ELIA e Marco MASI dell’ADOC–UIL Brindisi, ad avviare una causa civile per ottenere il sacrosanto risarcimento.

In questo caso il consumatore ha ottenuto un risarcimento del danno da violazione della privacy quantificato nella somma complessiva di euro 500 e la società è stata condannata al pagamento delle spese e competenze di causa.