Se la segnalazione è illegittima la banca risarcisce il danno arrecato

Non  è sufficiente il mero rifiuto del debitore di adempiere la propria obbligazione perchè la banca possa ritenersi legittimata ad inviare una segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi, occorre valutare se tale rifiuto consegua ad una situazione patrimoniale deficitaria del debitore, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica.

Il principio, che risulta affermato dalla sentenza della Suprema Corte del  09/02/2021, comporta che la banca sarà tenuta a risarcire il danno arrecato SE IL DEBITORE  NON E’ in “grave difficoltà economica”.

 

La vicenda

La Banca  notificò un atto di precetto ai propri debitori, intimando loro il pagamento dell’importo di Euro 58.923,45 quale residuo di un mutuo non interamente restituito. Gli intimati proposero opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Trento, lamentando l’erroneità del calcolo degli onorari professionali dovuti al difensore della banca precettante; la violazione del divieto di anatocismo; la nullità per indeterminatezza delle clausole contrattuali di pattuizione del saggio di interesse dovuto dal mutuatario; la violazione della legge antiusura.

Chiesero altresì la condanna della banca al risarcimento del danno da essi patito in conseguenza della segnalazione dei rispettivi nominativi alla “centrale dei rischi”.

L’opposizione veniva rigettata  sia dal  Tribunale che dalla Corte d’Appello di Trento ritenendo che l’infondatezza delle eccezioni sollevate (anatocismo, usura ecc.) comportava anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno per legittima segnalazione alla centrale rischi.

 La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dagli originari opponenti con ricorso fondato su tre motivi.

  1. a) nullità del patto di interessi (corrispettivi) per indeterminatezza della clausola;
  2. b) la violazione della legge antiusura.
  3. c) l’illegittimità del rigetto della propria domanda di risarcimento del danno.

 

La decisione

La Suprema Corte, pur avendo rigettato i primi due motivi, ha accolto il terzo  motivo ritenendo che le banche non possono segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, solo perchè questi sia inadempiente, essendo invece necessario che la banca abbia invece riscontrato “una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza” (così, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014, Rv. 631843 – 01).

Ha, quindi, reputato che la Corte di merito aveva erroneamente  rigettato la domanda di risarcimento del danno  sul solo presupposto  che i debitori si erano rifiutati di adempiere  invocando la nullità del contratto sotto plurimi aspetti, e che tutte quelle eccezioni si erano rivelate infondate.

 Ciò in quanto “la segnalazione alla Centrale dei Rischi deve restare una conseguenza giuridica dell’inadempimento colposo, e non può diventare una conseguenza giuridica dell’avere sollevato in buona fede eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto. Stabilire dunque se la banca abbia agito correttamente o meno, nel segnalare il nominativo del debitore alla Centrale dei rischi, è giudizio che non può fondarsi soltanto sull’accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, ma deve estendersi a valutare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle”.

Ha, poi, precisato che nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l’onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie: sicchè, trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all’attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l’eccezione; sia la colpa del creditore; sia l’esistenza del danno; sia il nesso di causa tra colpa e danno.

 

La Massima 

La Corte Suprema  ha, quindi,  cassato con rinvio ad altro Giudice  la sentenza della Corte d’Appello, che dovrà attenersi al seguente principio  di diritto:

per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento d’una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi

 (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 14/10/2020), n. 3130 del 09/02/2021).

Conclusioni

La Suprema Corte con la sentenza in commento conferma il principio per cui la segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento con la conseguenza che, ove la banca non accerti la difficoltà economica del cliente,  è tenuta al risarcimento del danno.

Non v’è dubbio che l’avvenuta segnalazione alla centrale rischi provochi un pregiudizio ad alcuni diritti fondamentali dell’individuo, come la reputazione, l’immagine sociale e professionale, ma soprattutto provoca un danno patrimoniale  consistente , per l’imprenditore,nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale  per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell’accesso al credito.

Ciò implica che la banca dovrà valutare attentamente se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento sono  sorrette da un fumus di fondatezza, dovendo, altrimenti risarcire il danno arrecato. 

 

                (Avv. Vincenzo Vitale)