INTERRROGAZIONE
Al Sindaco del Comune di Brindisi
Ing. Riccardo Rossi
All’Assessore Settore Urbanistica del Comune di Brindisi
Ing. Dino Borri
Oggetto: Permessi di Costruire (PdC) mediante legge regionale n. 14 del 2009 e ss.mm.ii. (Piano Casa)
Lo scrivente consigliere comunale capogruppo di Fratelli d’Italia Massimiliano Oggiano premesso
che, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera f), della legge regionale n.14 del 2009, la realizzazione degli interventi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione, di cui agli articoli 3 e 4 della prefata legge, su immobili esistenti alla data del 1° agosto 2020 non è ammessa “su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, così come da ultimi modificati dall’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63” né, ai sensi della successiva lettera j), “nelle zone umide zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448”. Tuttavia, al successivo comma 2, lettera c-bis), dello stesso articolo 6, come modificato dalla L.R. n. 37 del 2016, si ammette che, mediante motivata deliberazione del Consiglio comunale, possa essere consentita la realizzazione degli interventi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione anche in aree sottoposte a vincolo ai sensi del Piano paesaggistico territoriale (PPTR), approvato con delibera della Giunta regionale n. 176 del 2015, previa intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
che, con deliberazione N.35 del 02/11/2017 il Consiglio Comunale di Brindisi ha fatto propria la relazione redatta dall’ufficio interno finalizzata all’adozione delle buone pratiche per l’incentivazione del recupero abitativo, densificazione, permeabilizzazione e limitazione dell’uso del suolo secondo le modalità di attuazione della L.R. 14/2009 e ss.mm.ii. “Misure straordinarie ed urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”, dando atto che:
- l’accesso a tali misure relativamente alle porzioni del territorio del Comune di Brindisi assoggettate ai Beni Paesaggistici ed Ulteriori Contesti Paesaggistici di cui al vigente PPTR presuppone:
- l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n.42 del22/01/2004, Codice dei beni culturali e del Paesaggio;
- il conseguimento dei titoli di cui al Capo V Disciplina degli Interventi, Art. 89 Strumenti di controllo preventivo, Art. 90 “Autorizzazione paesaggistica” e Art. 91 “Accertamento di compatibilità paesaggistica” delle NTA del PPTR vigente
- la corrispondenza della qualità architettonica degli interventi ai livelli di salvaguardia tipologica, morfologica, delle finiture, materiali legate alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi conformemente a quanto disposto dalle norme tecniche approvate con DCA/Consiglio n. 1034 del 29/11/94, DGC n. 110 del 03/07/2012 e DGC n. 101 del 22/03/2013 relativamente allo strumento di coordinamento denominato “Aree con Termini”;
- gli interventi di cui agli articoli 3) e 4) della legge regionale 14/2009 e ss.mm.ii potranno essere effettuati:
- per i fabbricati legittimamente assentiti ricadenti nelle Zone omogenee del vigente Piano regolatore Generale B-PdZ-F1/2/3 e D nei limiti previsti dalla stessa lr.n. 14/2009 e ss.mm.ii;
- per i fabbricati legittimamente assentiti alla data di entrata in vigore della legge regionale n.35 del 03/09/1974 “Misure di protezione delle coste in attesa di approvazione del piano urbanistico territoriale” per quanto inerente le aree e gli immobili ricadenti nei territori costieri;
- per i fabbricati legittimamente assentiti alla data di entrata in vigore della Legge n. 431 del 08/08/1995 (Galasso) Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27/06/1985, n. 312 concernente “disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”;
- per i fabbricati esclusi dalle precedenti casistiche ma legittimamente assentiti prima dell’imposizione della specifica tutela paesaggistico/ambientale.
che con ricorso n.16 del 4 marzo 2021 il Governo ha impugnato l’art. 15 della L.R. n. 35 del 30 dicembre 2020 che consente di realizzare gli interventi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione, di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. n. 14 del 2009, su immobili esistenti alla data del 1° agosto 2020 – estendendo ulteriormente il precedente termine del 1° agosto 2019 – e proroga di un ulteriore anno la possibilità di avvalersi del regime derogatorio della predetta legge regionale, differendo al 31 dicembre 2021 il termine per la presentazione della SCIA o dell’istanza per il rilascio del permesso di costruire;
che la Regione Puglia con L.R. 24 marzo 2021, n. 3 ha modificato l’art. 6 della L.R. 30 luglio 2009, n. 14;
VISTO:
che dall’entrata in vigore dell’art. 1 co.1 della succitata L.R. 24 marzo 2021, n.3, non è ammessa la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4: […] su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del D. Lgs. N. 42/2004, così come da ultimi modificati dall’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008, n.63;
che risultano esserci diverse pratiche di PdC con L.R. 14/2009 presentate nel 2020 (e nel 2021 in data antecedente all’entrata in vigore della modifica apportata) e non ancora espletate, e i cui termini per il rilascio dei relativi pareri paesaggistici ed edilizi risultano essere scaduti ancor prima dell’entrata in vigore della L.R. n.3/2021;
tutto ciò premesso Vi interrogo per conoscere e sapere
- le motivazioni per le quali l’Ufficio Urbanistica non evade i procedimenti relativi ai PdC in questione;
- quali provvedimenti di indirizzo politico, compatibili con la normativa antecedente all’entrata in vigore della prefata modifica dell’art. 1 co. 1 della legge regionale 24 marzo 2021, l’Amministrazione Comunale intende adottare ai fini dell’espletamento delle pratiche di sui sopra, anche alla luce delle notizie giunte al proponente secondo cui alcuni proprietari avrebbero intenzione di avviare azioni legali nei confronti del Comune.
Brindisi 5 maggio 2021
Dott. Massimiliano OGGIANO
Capogruppo Fratelli d’Italia
Vicepresidente del Consiglio Comunale di Brindisi