NULLITÀ DEL MUTUO CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE E TASSO DI MORA OLTRE SOGLIA
Il Tribunale di Brindisi condanna la banca a restituire gli interessi percepiti perché il piano di ammortamento del mutuo è “alla francese” e il tasso di mora indicato nel contratto supera il tasso soglia.
Con la sentenza del 21 maggio 2021 il Tribunale di Brindisi, chiamato a pronunciarsi anche sull’indeterminatezza del criterio di ammortamento dei mutui alla francese oltre che sull’usurarietà del tassi di interesse applicati, ha condannato la Banca convenuta alla restituzione, in favore dei mutuatari, degli interessi già pagati pari ad euro 17.975,81, precisando che le rimanenti rate successive dovranno essere pagate limitatamente alla sorte capitale.
La sentenza è particolarmente importante in quanto quasi tutti i mutui concessi dalle banche e dalle finanziarie applicano il piano di ammortamento alla “francese” e la nullità per indeterminatezza degli interessi risulta dichiarata dal Tribunale sul presupposto dell’adozione di tale piano.
LA VICENDA
Gli attori, che nel gennaio dell’anno 2006 avevano stipulato un contratto di mutuo di € 65.000,00, evocavano in giudizio la banca chiedendo di voler accertare l’invalidità e nullità del contratto di mutuo.
Il Tribunale, dopo avere disposto una perizia tecnica, con la sentenza n. 790/2021 ha deciso di accogliere le domande poste dagli attori risolvendo due importanti questioni giuridiche:
– la prima, se l’adozione del piano di ammortamento alla francese rende indeterminato l’oggetto del contratto con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali;
– la seconda, se nell’ipotesi in cui l’interesse di mora indicato nel contratto supera il tasso soglia il rapporto è usurario con conseguente non debenza degli interessi corrispettivi.
LE QUESTIONI
Indeterminatezza del mutuo con ammortamento alla francese
Preliminarmente il Tribunale ha chiarito che con l’ammortamento alla francese il mutuatario corrisponde alla banca gli interessi sugli interessi secondo un fenomeno anatocistico, per cui il tasso di interesse reale applicato risulta più elevato di quello stipulato. Evidenzia inoltre che “la formula “alla francese” risulta sconveniente per il mutuatario che intende estinguere anticipatamente il mutuo: avendo pagato inizialmente solo gli interessi (o, comunque, in gran parte, dal momento che, come è noto, le rate sono composte, in misura decrescente, più da interessi che da capitale) si troverà ad estinguere solo il capitale, non potendo, quindi, risparmiare sugli interessi in forza, appunto, dell’estinzione anticipata”.
Infatti l’ammortamento “alla francese” consiste in un sistema di pagamento che prevede il pagamento prima degli interessi e successivamente del capitale, per cui gli interessi diminuiscono e non aumentano nel tempo. Ciò comporta, secondo il Giudicante che “più si procede nel pagamento delle rate più aumenta il costo del mutuo”; dunque “l’applicazione del piano di ammortamento alla francese determina quindi l’illegittimità degli interessi percepiti dalla banca”.
Tale piano di ammortamento, afferma il Tribunale, determina un meccanismo anatocistico che, oltre ad essere in violazione della norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c., rivela la non determinatezza e indeterminabilità dell’oggetto del contratto, ossia del costo dell’operazione con conseguente nullità della clausola relativa al tasso di interesse e la debenza, da parte del mutuatario, del solo tasso di interesse legale.
In sintesi “è nullo il contratto di mutuo il cui calcolo degli interessi si basa su di un piano di ammortamento “alla francese”, che, di fatto, prevede un meccanismo anatocistico, comportante la determinazione di un tasso di interesse più alto di quello convenuto non determinato con certezza la momento della stipula del contratto, con la conseguenza che, in tal caso, il tasso di interesse convenuto deve essere convertito al tasso legale ex art. 1284 c.c.”.
Gli interessi di mora e l’usura
Gli interessi di mora concordati in misura superiore al tasso soglia rendono il rapporto gratuito.
Il Tribunale ritiene, infatti, che l’art.1815 cod. civ. (secondo cui «se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi) esprime un principio giuridico valido per tute le obbligazioni pecuniarie (e, quindi anche per gli interessi di mora) e, a seguito della legge del 28/2/2001 n.24, comporta la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito. Ha, pure precisato che “la legge 108/1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell’accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell’art. 1, 3^ comma, ha valore assoluto in tal senso)”. Principio, afferma il Tribunale, che trova conferma nel d.l. 394/2000 convertito in legge 24/2001 che, ai fini dell’interpretazione autentica dell’art. 644c.p. e dell’art.1815 c.c., ha menzionato gli interessi “a qualunque titolo convenuti”così rendendo esplicito che anche gli interessi di mora sono rilevanti ai fini della valutazione della usurarietà.
LA DECISIONE
Il Tribunale ha dichiarato “l’invalidità e la nullità parziale del contratto di mutuo per cui è causa, in relazione alle clausole di determinazione e per l’applicazione degli oneri e interessi (ivi compresa la compresa relativa al tasso di mora) oltre il tasso soglia nonché gli interessi ultralegali” e per l’effetto la banca dovrà restituire gli interessi già percepiti, pari a € 17.957,81, mentre le rimanenti rate successive dovranno essere costituite solo dal capitale e saranno pari al debito residuo (euro 42.740,89) diviso per il numero delle restanti rate a scadenza.
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STUDIO LEGALE VITALE
(Avv. Vincenzo Vitale)