STORICA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI: BANCA POPOLARE DI BARI CONDANNATA PER LA VENDITA DELLE PROPRIE AZIONI
Il Giudice di Pace di Brindisi (dott.ssa Maria Romanazzi) accoglie, con sentenza del 22 settembre 2022, la linea difensiva approntata dai legali dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” e condanna la Banca Popolare di Bari alla restituzione integrale delle somme corrisposte da una giovane ragazza per l’acquisto di azioni dell’Istituto di credito pugliese, pari ad € 5.000,00, detratta la somma di € 337,40, dalla stessa percepita, nel corso del rapporto a titolo di cedole.
“Siamo particolarmente soddisfatti per questa importante sentenza – afferma l’avv. Emilio Graziuso, Presidente Nazionale dell’Associazione “Dalla Parte del Consumatore” – Prima di tutto perché una giovane ragazza ha ottenuto giustizia ed anche perché la sentenza è stata pronunziata dal Giudice di Pace.
Sino ad oggi, infatti, avevamo registrato provvedimenti di condanna della Banca Popolare di Bari emessi dal Tribunale e pronunzie favorevoli per i risparmiatori emessi dall’ Arbitro per le Controversie Finanziarie.
Questa, però, è la prima sentenza che otteniamo, dinnanzi al Giudice di Pace, per un consumatore, nostro associato, coinvolto nella vicenda Banca Popolare di Bari”.
Con la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, quindi, il quadro giurisprudenziale, relativo alla triste vicenda Banca Popolare di Bari, si arricchisce di un nuovo tassello, destinato a divenire un importantissimo precedente giurisprudenziale favorevole per tutti i consumatori italiani.
L’Autorità Giudiziaria, infatti, ha analizzato in modo approfondito il profilo della associata dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”.
Si trattava, infatti, di una giovanissima ragazza che, al momento della sottoscrizione, aveva appena 24 anni.
Essa, inoltre, era, all’epoca dei fatti, una persona:
1)del tutto priva “di esperienze nel settore finanziario o di minima competenza”;
2)“a basso reddito e quindi con scarsa capacità di assorbire le oscillazione di valore dei titoli che si accingeva ad acquistare”;
3)”non propenso al rischio per non aver mai in precedenza effettuato altri tipi di investimento similari”.
Dopo aver analizzato tali aspetti, il Giudice di Pace stabilisce in sentenza che “alla stregua di tali considerazioni, è di tutta evidenza che i titoli proposti dall’intermediario risultavano inadeguati al profilo del cliente ed allo stesso andavano sconsigliati”
Inoltre, il Giudice di Pace ha riscontrato, nella vicenda dalla quale è scaturita la causa, una serie di inadempimenti da parte della Banca Popolare di Bari, con riferimento agli obblighi di informazione che la stessa era tenuta a fornire agli investitori, quali, ad esempio, la mancata informazione circa la natura, le caratteristiche ed i rischi delle azioni.
“Il contenuto della sentenza è molto importante – conclude l’avv. Graziuso – Il Giudice di Pace, infatti, oltre ad analizzare nel dettaglio i singoli inadempimenti posti in essere dalla Banca, ha approfondito aspetti spesso trascurati in sede giurisprudenziale, quali, ad esempio, l’inesistenza di esperienza e cultura finanziaria del consumatore ed il conflitto di interessi della Banca Popolare di Bari nella vendita delle proprie azioni”.
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