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Il “Nuovo” Codice degli appalti Parla Giovanna Amedei, presidente dell’Ordine dei geologi della Puglia…

Stiamo ancora piangendo le vittime della frana di Ischia che già l’Italia si dimentica della geologia e di come alcune tragedie, spesso racchiuse nell’espressione “dissesto idrogeologico”, siano dovute alla mancanza di un’adeguata conoscenza della geologia del territorio.

E’ questa la sensazione che si ha leggendo il “Nuovo” Codice degli appalti, che si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023, per il quale occorre una seria riflessione su alcuni punti.

Ma facciamo un passo indietro…

Il Consiglio dei ministri nella riunione di venerdì 16 dicembre 2022, ha approvato, in esame preliminare, il Decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. Il nuovo Codice muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli: il “principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

La presidente, Giovanna Amedei, entrando nel dettaglio della norma individua come nell’ambito dell’art. 41 manchi ogni esplicito riferimento alla Relazione geologica e alla correlata compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’opera. Una mancanza che porterebbe, in fase di progetto esecutivo, a considerare, questo importante elaborato, mero elemento di completamento del progetto senza alcuna possibilità di orientare le scelte tecniche. L’abrogazione del livello di progettazione definitiva, invece, rappresenta un grave vulnus di carattere tecnico in riferimento alla qualità della consecutio progettuale per la quale la redazione della Relazione geologica e la sua presenza nei successivi livelli di progettazione rappresenta un elaborato fondamentale e indispensabile per garantire qualità nelle scelte progettuali. 

Proseguendo la Amedei evidenzia, inoltre, come l’abrogazione dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che chiariva in modo puntuale il divieto di subappalto della Relazione geologica e questo in modo da garantire l’indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione, non risulti sufficientemente supportata dal richiamo all’art. 119 comma 3 relativo alle attività di subappalto attinenti ai “lavoratori autonomi”. L’ ambiguità in materia di subappalto dei servizi, con particolare riferimento alla Relazione geologica, calpesta i principi generali in materia di trasparenza, concorrenza, rotazione, che rappresentano gli elementi fondanti della libera professione senza contare l’ingiustificata assenza, all’art. 82 fra i documenti di gara, delle specifiche tecniche inerenti il calcolo dei corrispettivi a base d’asta.

Se da una parte il territorio chiede “aiuto” per il rischio di un dissesto idrogeologico e di una pericolosità sismica che colpiscono oltre il 90% dei comuni, dall’altra, per semplificare i lavori pubblici, si rischia di penalizzare proprio quella conoscenza geologica che rappresenta la base per un adeguato risanamento e una necessaria mitigazione del rischio. Una inconcepibile digressione che mina il rispetto del territorio, delle persone che vi vivono quel territorio e di quelle che, purtroppo, ne sono state già vittime.

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