Durante i ricorsi degli ultimi mesi, la Terza Sessione del Tar-Bari ha accolto con 6 sentenze i ricorsi presentati da alcuni proprietari di Ostuni.

Tutti i provvedimenti impugnati sono stati annullati con delle motivazioni specifiche: in sostanza, il T.A.R. di Bari ha riconosciuto esplicitamente che non esiste uno scenario di vera e propria emergenza fitosanitaria (del resto lo stato di emergenza è terminato nel febbraio 2016) ma, soprattutto, che l’abbattimento delle piante infette e non infette, HA UNA VALIDA ED EFFICACE ALTERNATIVA per contrastare la diffusione del batterio.

Nelle sentenze in argomento si stabilisce che l’abbattimento urgente di alberi di olivi monumentali o con caratteristiche di monumentalità è illegittimo qualora l’obiettivo di contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa possa perseguirsi attraverso misure fitosanitarie meno drastiche e/o alternative.

Nonostante ciò vi è stata un inspiegabile cambio di rotta del Giudice Amministrativo sulle recenti questioni sottoposte alle sue valutazioni. 

A Castellana, quattro dei ricorsi che chiedono la sospensiva degli abbattimenti fondano le loro richieste su dati oggettivi ed inoppugnabili: 

errori procedurali durante l’esecuzione dei monitoraggi (ammessi dalla stessa Regione Puglia e che ricordano tanto la definizione di “sciatteria” già verificata dalla procura di Lecce quattro anni fa);

– ci riferiamo all’individuazione di un albero inesistente da cui dipende l’abbattimento di tutti gli alberi presenti nel raggio di 50 mt, ovvero di quasi un ettaro di superficie.

analisi molecolari, per l’individuazione delle piante infette, eseguite da laboratori non accreditati, ovvero che non hanno mai ricevuto l’accreditamento necessario ai sensi Regolamento (UE) 2017/625 (art. 37, comma 4) per poterle eseguire e per questo non attendibili e non valide;

abbattimenti di piante monumentali sane, in completa violazione delle normative della stessa Regione Puglia, prima ancora che il TAR, si esprima sulla loro legittimità.

Oggi, si apprende che le richieste di sospensiva dei ricorsi, discussi lo scorso 17 maggio, sono state rigettate. Nelle motivazioni addotte, il TAR BARI afferma:sia l’errata geolocalizzazione degli alberi infetti, sia la mancanza di accreditamento del laboratorio che ha proceduto al campionamento e al successivo esame molecolare sulle piante NON PAIONO influire sulla concreta individuazione di piante portatrici del batterio della Xylella fastidiosa”.

Quindi, visto che per il TAR-BARI la corretta geolocalizzazione e l’accreditamento dei laboratori (previsti obbligatoriamente dalla normativa europea) non influisce sull’individuazione delle piante infette, perché continuare a spendere tanti soldi pubblici in monitoraggi e analisi?

Si potrebbe andare a “sentore”: almeno si risparmierebbero tanti soldi pubblici!

Tra l’altro, ad Alberobello si continua ad abbattere nonostante la Determina dell’Osservatorio Fitosanitario del 14/4/2023 stabilisca che per gli ulivi monumentali ricadenti nell’area di 50 metri non si procede all’abbattimento, ma gli stessi vadano segnalati alla Commissione per il riconoscimento della monumentalità e che quelli riconosciuti non possono essere abbattuti in mancanza di autorizzazione paesaggistica!

Il TAR Bari – in senso contrario a quanto fatto fino ad oggi – non ha concesso la sospensiva. 

I ricorrenti intendono ottenere giustizia e andare fino in fondo.