Oltre mezzo milione di pugliesi ha effettuato, a proprie spese, interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica
Portati in detrazione ben 373 milioni di euro (per una media di 657 euro)
Lo studio prende in esame tutte le aliquote fiscali (dal 36 al 110 per cento)
Gli interventi hanno riguardato, principalmente, gli edifici del decennio 1970-1980
Oltre mezzo milione di pugliesi ha effettuato, a proprie spese, interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Più precisamente sono stati 567.299 i contribuenti residenti in Puglia a fruire degli incentivi fiscali.
È quanto emerge dal nuovo studio condotto dal data analyst, Davide Stasi, che ha elaborato i dati relativi alle dichiarazioni trasmesse dai pugliesi all’Agenzia delle entrate. L’analisi prende in esame ogni aliquota di detrazione – dal 36 al 110 per cento – introdotta al fine di favorire i lavori di recupero del patrimonio immobiliare.
I pugliesi hanno portato in detrazione ben 372 milioni 752mila euro, con la dichiarazione dei redditi 2022. La media è di 657 euro. I bonus continuano a rilanciare l’edilizia e a stimolare la crescita del Prodotto interno lordo (Pil), seppur in misura inferiore rispetto all’anno passato, a causa della continua revisione del quadro normativo, modificato più volte dai numerosi provvedimenti emanati. Nel complesso, però, sono notevolmente aumentati i lavori in casa o in condominio nel corso degli ultimi due anni.
In particolare, le detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio ammontano a 320 milioni 308mila euro (per una media di 699 euro) a cui si aggiungono quelle per gli interventi finalizzati al risparmio energetico pari a 52 milioni 444mila euro (per una media di 479 euro).
«Gli interventi – spiega Davide Stasi – hanno riguardato, principalmente, gli edifici costruiti nel decennio 1970-1980; a seguire, quelli del decennio 1980-1990. Dunque, ci sono meno nuove costruzioni, ma più ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche. Il comparto edile cerca di mettersi alle spalle la lunga crisi iniziata nel biennio 2011-2012. Il calcolo – aggiunge Stasi – tiene conto dell’ammontare complessivo delle detrazioni che si riferiscono agli interventi in corso e a quelli degli anni precedenti incentivati dalla forte spinta rappresentata dai bonus recentemente introdotti: su tutti il Bonus facciate (con detrazione al 90 per cento, poi sceso al 60 e da quest’anno abolito) in vigore dal primo gennaio 2020 e il superbonus (con detrazione al 110 per cento, poi sceso al 90) in vigore dal primo luglio 2020. Nell’anno d’imposta 2015, ad esempio, i contribuenti che hanno effettuato interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica erano 380.567 per un ammontare complessivo di 190 milioni 742 mila euro. Un ammontare, dunque, di poco superiore alla metà di quanto portato in detrazione l’anno scorso».
Una parte dei lavori, però, è comunque rimasta fuori dall’ultima dichiarazione dei redditi. In tanti, infatti, hanno optato per la cessione del credito e lo sconto in fattura, soprattutto per quanto concerne il Bonus facciate e il superbonus. «C’è alla base una ragione molto semplice dietro questa scelta – prosegue Stasi – Per molti contribuenti l’imposta da versare all’erario risultava insufficiente per utilizzare in pieno le detrazioni. Non parliamo, poi, degli incapienti o di coloro che non possono detrarre nulla come i contribuenti in regime forfetario. Come sappiamo, il superbonus con aliquota al 110 per cento si traduce in un ammontare molto rilevante di sconti fiscali. Per molti contribuenti, allora, l’unica alternativa è stata la cessione del credito della quale non si trova traccia nelle dichiarazioni. Si spiega, probabilmente, anche così l’intervento del Parlamento nella legge di conversione del decreto Cessioni (decreto-legge numero 11 del 2023): con questo provvedimento è stata data la possibilità ai contribuenti di utilizzare in dieci anni le detrazioni di superbonus. Con dieci rate annuali, infatti, potrà utilizzare la maxi-detrazione una platea molto più ampia rispetto alla rateizzazione in quattro rate che era un’opzione introdotta da gennaio del 2022».
Puglia | Detrazioni per spese recupero patrimonio edilizio | Detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico | |||||||||
Numero contribuenti | Var.% contribuenti rispetto anno precedente | Ammontare detrazioni | Var.% detrazioni rispetto anno precedente | Media | Numero contribuenti | Var.% contribuenti rispetto anno precedente | Ammontare detrazioni | Var.% detrazioni rispetto anno precedente | Media | ||
Dichiarazioni 2022 (anno d’imposta 2021) | 457.924 | 1,4% | 320.308.000 | 6,2% | 699 | 109.375 | 0,6% | 52.444.000 | -0,3% | 479 | |
Dichiarazioni 2021 (anno d’imposta 2020) | 451.752 | 3,0% | 301.706.000 | 8,0% | 668 | 108.720 | 10,5% | 52.610.000 | 8,5% | 484 | |
Dichiarazioni 2020 (anno d’imposta 2019) | 438.747 | 5,9% | 279.308.000 | 11,7% | 637 | 98.387 | 12,5% | 48.476.000 | 10,8% | 493 | |
Dichiarazioni 2019 (anno d’imposta 2018) | 414.416 | 6,5% | 249.951.000 | 13,7% | 603 | 87.432 | 13,0% | 43.761.000 | 10,6% | 501 | |
Dichiarazioni 2018 (anno d’imposta 2017) | 389.053 | 8,3% | 219.862.000 | 14,8% | 565 | 77.369 | 21,5% | 39.560.000 | 23,3% | 511 | |
Dichiarazioni 2017 (anno d’imposta 2016) | 359.287 | 9,5% | 191.538.000 | 16,4% | 533 | 63.660 | 21,7% | 32.082.000 | 22,4% | 504 | |
Dichiarazioni 2016 (anno d’imposta 2015) | 328.253 | 164.533.000 | 501 | 52.314 | 26.209.000 | 501 |
Puglia | Totale detrazioni per recupero del patrimonio edilizio ed interventi di risparmio energetico | ||||
Numero contribuenti | Var.% contribuenti rispetto anno precedente | Ammontare detrazioni | Var.% detrazioni rispetto anno precedente | Media | |
Dichiarazioni 2022 (anno d’imposta 2021) | 567.299 | 1,2% | 372.752.000 | 5,2% | 657 |
Dichiarazioni 2021 (anno d’imposta 2020) | 560.472 | 4,3% | 354.316.000 | 8,1% | 632 |
Dichiarazioni 2020 (anno d’imposta 2019) | 537.134 | 7,0% | 327.784.000 | 11,6% | 610 |
Dichiarazioni 2019 (anno d’imposta 2018) | 501.848 | 7,6% | 293.712.000 | 13,2% | 585 |
Dichiarazioni 2018 (anno d’imposta 2017) | 466.422 | 10,3% | 259.422.000 | 16,0% | 556 |
Dichiarazioni 2017 (anno d’imposta 2016) | 422.947 | 11,1% | 223.620.000 | 17,2% | 529 |
Dichiarazioni 2016 (anno d’imposta 2015) | 380.567 | 190.742.000 | 501 | ||
fonte: elaborazioni di Davide Stasi su dati DF |
L’evoluzione normativa delle detrazioni d’imposta
Evoluzione normativa delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie | |||
Periodo | Riferimento normativo | Aliquota | Limite di spesa |
gennaio 1998 – dicembre 1999 | legge n.449/1997 | 41% | 150 milioni di lire per immobile per persona per anno |
gennaio 2000 – dicembre 2001 | legge n.488/1999 – legge n. 388/2000 | 36% | 150 milioni di lire per immobile per persona per anno |
gennaio 2002 – dicembre 2002 | legge n.448/2001 | 36% | 77.468,53 euro per immobile per persona |
gennaio 2003 – dicembre 2003 | legge n.289/2002 | 36% | 48mila euro per immobile per persona |
gennaio 2004 – dicembre 2005 | legge n.350/2003 – D.l. n.355/2003 (convertito in legge n.47/2004) | 36% | 48mila euro per immobile per persona |
gennaio 2006 – settembre 2006 | legge n.266/2005 | 41% | 48mila euro per immobile per persona |
ottobre 2006 – giugno 2012 | D.l. n.223/2006 (convertito in legge n.248/2006) – legge n.296/2006 – legge n.244/2007 – legge n.203/2008 – legge n.191/2009 – legge n.220/2010 – D.l. n.201/2011 (convertito in legge n.214/2011 | 36% | 48mila euro per immobile per persona |
giugno 2012 – dicembre 2016 | D.l. n.83/2012 (convertito in legge n.134/2012) – D.l. n.63/2013 (convertito in legge n.90/2013) – legge n.147/2013 – legge n.190/2014 – legge n.208/2015 | 50% (65% per interventi di adozione di misure antisismiche dal 4-8-2013 al 31-12-2016) | 96mila euro per immobile per persona |
da gennaio 2017 | legge n.232/2016, art. 1, comma 2, lettera c) – legge n. 205/2017, art. 1, comma 3, lettera b) – legge n. 145/2018, art. 1, comma 67, lettera b | 50% (dal 50% con misure variabili per interventi di adozione di misure antisismiche) | 96mila euro per immobile per persona |
Evoluzione normativa delle detrazioni per le riqualificazioni energetiche | ||
Periodo | Riferimento normativo | Aliquota |
gennaio 2007 – giugno 2013 | legge n.296/2006, legge n.244/2007, legge n.220/2010, D.l. n.201/2011 (convertito in legge n.214/2011), D.l. n.83/2012 (convertito in l. n.134/2012) | 55% |
giugno 2013 – dicembre 2016 | D.l. n.63/2013 e successive modifiche con legge n.147/2013, n.190/2014 e n.208/2015 | 65% |
da gennaio 2017 | D.l. n.63/2013 modificato da legge n.232/2016, n.205/2017 e n.145/2018 | 65% e variabili altre aliquote |
Quadro riepilogativo dei bonus per tipologia di intervento
Segue un quadro complessivo delle agevolazioni fiscali, evidenziando, per ogni tipologia di intervento, i limiti massimi di spesa, le aliquote di detrazione, il termine per la realizzazione dei lavori, i riferimenti normativi.
Ristrutturazioni edilizie | ||||
Interventi | Limite di spesa | Aliquota | Termine lavori | Riferimento normativo |
Interventi edilizi | 96.000 euro | 50% | 31/12/2024 | Art. 16, co. 1, del D.L. n. 63 del 2013 |
Bonus facciate | nessuno | 60% | 31/12/2022 | Art. 1, co. 219, legge n. 160 del 2019 |
Bonus mobili | 10.000 per il 2022 | 50% | 31/12/2024 | Art. 16, co. 2, del D.L. n. 63 del 2013 |
8.000 per l’anno 2023 | ||||
5.000 per il 2024 | ||||
Eliminazione barriere architettoniche | 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari | 75% | 31/12/2025 | Art. 119-ter del D.L. n. 34 del 2020, prorogato dall’art. 1 comma 365, Legge di Bilancio 2023 del 29 dicembre 2022 n.197 |
Bonus verde | 5.000 euro | 36% | 31/12/2024 | Art. 1, co. 12, della legge n. 205 del 2017 |
Ecobonus | ||||
Interventi | Limite di spesa o di detrazione | Aliquota | Termine lavori | Riferimento normativo |
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative | 15.000 euro di detrazione | 65% | 31/12/2024 | Art. 1 co. 88, della L. n. 205/2015 |
Acquisto e posa in opera delle schermature solari | 60.000 euro di detrazione | 50% | 31/12/2024 | Art. 14, co. 2, lett. b), del D.L. n. 63 del 2013 |
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A | 60.000 euro di detrazione | 50% | 31/12/2024 | Art. 14, co. 2.1, del D.L. n. 63 del 2013, come inserito, con l’efficacia ivi prevista, dall’ art. 119, comma 16, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 |
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili | 30.000 euro di detrazione | 50% | 31/12/2024 | Art. 14, co. 2-bis, del D.L. n. 63 del 2013, come prorogato dall’art. 1, comma 37, lett. a), n. 2), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022 |
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) | 60.000 euro di detrazione | 65% | 31/12/2024 | Art. 345 della legge n. 296 del 2006 |
Riqualificazione energetica globale | 100.000 euro di detrazione | 65% | 31/12/2024 | Art. 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006 |
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori | 100.000 euro di detrazione | 65% | 31/12/2024 | Art. 14, co. 2, lett. b-bis), del D.L. n. 63 del 2013 |
Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente) | 40.000 euro di spesa | 70% | 31/12/2024 | Art. 14, co. 2-quater del D.L. n. 63 del 2013 |
Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell’involucro) | 40.000 euro di spesa | 75% | 31/12/2024 | Art. 14, co. 2-quater del D.L. n. 63 del 2013 |
Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (1 classe di rischio inferiori) | 136.000 euro di spesa | 80% | 31/12/2024 | Art. 14, co. 2-quater.1 del D.L. n. 63 del 2013 |
Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (2 classi di rischio inferiori) | 136.000 euro di spesa | 85% | 31/12/2024 | Art. 14, co. 2-quater.1 del D.L. n. 63 del 2013 |
Sismabonus | ||||
Interventi | Limite di spesa o di detrazione | Aliquota | Termine lavori | Riferimento normativo |
di adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali (zone sismiche 1, 2 e 3) | 96.000 euro | 50% | 31/12/2024 | Art. 16, co. 1-bis e 1-ter, del D.L. n. 63 del 2013, come modificato dall’art. 1, comma 37, lett. b), n. 1), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022 |
antisismici da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore | 96.000 euro | 70% | 31/12/2024 | Art. 16, co. 1-quater, del D.L. n. 63 del 2013, come modificato dall’articolo 119 del D.L. 34 del 2020 |
antisismici da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a due classi di rischio inferiore | 96.000 euro | 80% | 31/12/2024 | Art. 16, co. 1-quater, del D.L. n. 63 del 2013 |
antisismici sulle parti comuni di edifici condominiali da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore | 96.000 euro | 75% | 31/12/2024 | Art. 16, co. 1-quinquies, del D.L. n. 63 del 2013, come modificato dall’articolo 119 del DL 34 del 2020 |
antisismici sulle parti comuni di edifici condominiali da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a due classi di rischio inferiore | 96.000 euro | 85% | 31/12/2024 | Art. 16, co. 1-quinquies, del D.L. n. 63 del 2013 |
antisismici mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore | 96.000 euro | 75% | 31/12/2024 | Art. 16, co. 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013, come modificato dall’articolo 119 del D.L .34 del 2020 |
antisismici mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori | 96.000 euro | 85% | 31/12/2024 | Art. 16, co. 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013 |
Superbonus | ||||
Interventi trainanti | Soggetto beneficiario | Aliquota | Termine lavori | Riferimento normativo |
Interventi di isolamento termico sugli involucri edilizi; Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; Interventi antisismici | condomini; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio; organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri | 110% fino al 31 dicembre 2022; 90% fino al 31 dicembre 2023; 70% fino al 31 dicembre 2024; 65% fino al 31 dicembre 2025; | vedere aliquota nell’anno di riferimento | Art. 119, co. 8-bis d- l. n. 34 del 2020 |
persone fisiche sugli edifici unifamiliari | 110%; poi 90% | 30/09/2023 (a condizione che al 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo); 31/12/2023 (a condizione che: il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; la stessa sia adibita ad abitazione principale; il contribuente abbia un reddito non superiore a 15mila euro) | Art. 119 co. 8-bis d-l. n. 34 del 2020 | |
Iacp su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci | 110% | 31/12/2023 (a condizione che al 30/06/2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo) | Art. 119 co. 8-bis d-l. n. 34 del 2020 | |
interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 (laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza) | 110% | 31/12/2025 | Art. 119 co. 8-ter d-l. n. 34 del 2020 |
La riduzione al 90 per cento della detrazione, prevista a partire dal 2023, non si applica (rimanendo ferma al 110 per cento) in alcuni casi specifici e non si applica:
- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (comma 894 della legge di bilancio 2023);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legge numero176 del 2022 (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (comma 894 della legge di bilancio 2023);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del richiamato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022) e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445) dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (comma 894 della legge di bilancio 2023);
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (comma 894 della legge di bilancio 2023);
- agli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico (fino al 2025) realizzati da soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso (articolo 9, comma 1, lett. c), decreto-legge 18 novembre 2022, numero 176).