Gli strumenti per tutelarsi dalle sanzioni previste per i lavori non terminati

?

Migliaia di famiglie salentine nel limbo del Superbonus. Senza la proroga dell’attuale agevolazione fiscale, la detrazione e lo sconto in fattura per i lavori di riqualificazione energetica scenderebbero dal 110 per cento al 70.
I proprietari degli appartamenti dovrebbero sborsare la differenza cioè il 30 per cento, salvo non si decida di modificare il computo metrico redatto dai tecnici effettuando meno lavori pur sempre garantendo il salto delle due classi energetiche. Tra cause legali, fallimenti e opere interrotte, sarebbe il caos.

“In provincia di Lecce ci sono cantieri avviati e non ancora terminati – spiega il data analyst Davide Stasi – imprese senza più liquidità, fornitori di materiali non saldati, operai in attesa delle retribuzioni già maturate, amministratori condominiali in affanno per la mole aggiuntiva di lavoro, ma non solo. Il Superbonus si è trasformato in una bomba ad orologeria che scadrà a fine anno. In provincia di Lecce sono stati incentivati più di 5mila interventi di efficientamento energetico, ma il 25 per cento è ancora lontano dall’agognato fine lavori”.

Sono davvero tante le preoccupazioni anche e soprattutto da parte delle famiglie perché per l’Erario è necessario terminare i lavori per fruire delle detrazioni fiscali (circolare dell’Agenzia delle entrate numero 17/E/2023); con conseguente responsabilità del contribuente o proprietario dell’immobile sia per la quota d’imposta non spettante, sia per la sanzione del 30 per cento dell’importo non versato, maggiorata da interessi.

“Una delle soluzioni alternative – sottolinea Stasi – sarebbe quella di cambiare in corsa l’impresa esecutrice dei lavori. Ma se questo non è possibile, occorre capire se il contribuente ha argomenti almeno per opporsi all’irrogazione delle sanzioni: sanzioni che, pur presupponendo e presumendo la colpa in capo al contribuente autore delle violazioni tributarie trovano comunque il loro limite nella dimostrazione di non colpevolezza del committente quando subisce passivamente il comportamento dell’appaltatore inadempiente. Questi casi – prosegue Stasi – possono rientrare nella causa scriminante o esimente o di giustificazione (prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 472/1997) che rende lecito un fatto che integra una fattispecie di reato. In altre parole, il contribuente non è sanzionabile quando dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto addebitabile esclusivamente a terzi, denunciato all’autorità giudiziaria. Occorre dimostrare sia la messa in mora dell’impresa appaltatrice, sia la denuncia di un comportamento illecito all’autorità giudiziaria competente. La denuncia può avere ad oggetto, per esempio, il reato di truffa (articolo 640, comma 1, del Codice penale) se l’impresa, mediante una rappresentazione artificiosa e raggirante, ha indotto in errore il contribuente circa la sua capacità di eseguire i lavori, per fruire indebitamente dei crediti d’imposta acquisiti via sconto in fattura concesso sugli stati di avanzamento dei lavori (Sal) eventualmente anche nella sua versione ai danni dello Stato o aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articoli 640, comma 2 e 640-bis); oppure i più puntuali reati tributari di indebita compensazione dei crediti fiscali (per importi superiori a 50mila euro) o di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.