Ceglie Messapica (Br).LA CORTE D’APPELLO DI BARI NON CONDIVIDE LE SEZIONE UNITE N.19597/2020 GLI INTERESSI MORATORI NON SONO DOVUTI SE SUPERANO IL TASSO SOGLIA
Gli interessi moratori non sono dovuti se superano il tasso soglia. Il principio risulta affermato dal un’ordinanza resa in data 4 dicembre 2020 dalla Corte d’Appello di Bari la quale ha ulteriormente precisato che il calcolo in percentuale dell’interesse di mora applicato dalla Banca va determinato sulla sorte capitale e non anche sull’intera rata comprensiva degli interessi.
Nel caso esaminato dalla Corte il contratto di finanziamento stabilisce che “gli interessi di mora, immediatamente dovuti su ogni somma impagata, matureranno altresì sulle rate interessi, dalla data della relativa scadenza e, nei casi di risoluzione, di decadenza dal termine o di procedure concorsuali a carico dell’impresa, sull’importo complessivamente dovuto” ….
Pertanto, rileva la Corte, “per effetto della capitalizzazione degli interessi corrispettivi, gli interessi moratori sulla quota capitale di ogni singola rata vengono, quindi, a sommarsi a quelli moratori sulla quota interessi, cosicchè per determinare il tasso di mora effettivamente previsto in contratto occorre rapportare in percentuale gli interessi composti così determinati alla sola quota capitale.”.
Sulla base di tale motivazione ha affidato al CTU l’incarico di effettuare i relativi calcoli, precisando che se tale calcolo conduce al superamento del tasso soglia, il CTU dovrà escludere “dal credito della banca gli interessi moratori”.
Quindi la Corte d’Appello di Bari ritiene che il momento determinante, per la valutazione del superamento della soglia consentita, è la pattuizione, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi.
Ma, soprattutto, la Corte ritiene correttamente che gli interessi moratori,in ipotesi di superamento del tasso soglia, non sono dovuti, neanche nella misura corrispondente agli interessi corrispettivi, come invece ritengono le Sezione Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597/2020.
Perché la decisione della Corte d’Appello di Bari è da preferire rispetto a quella delle Sezione Unite?
A mio avviso può discutersi se il superamento del limite comporti nullità della sola clausola che contempla gli interessi moratori, oppure se riguardi l’intera pattuizione degli interessi, compresi quelli corrispettivi. E può anche ritenersi che la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora non si estende anche al patto che riguarda gli interessi corrispettivi. Ma, se la clausola relativa agli interessi di mora è nulla, per il superamento del tasso soglia, non pare condivisibile la tesi che sono dovuti, comunque, gli interessi corrispettivi, almeno fino a quando l’art.1815 c.c. (“ Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”) non risulterà essere stato abrogato.