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ADOC-UIL Brindisi a tutela delle fasce deboli della popolazione

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Storica sentenza che ha riconosciuto i diritti di un cittadino invalido  a cui era stato negato il Reddito di Cittadinanza

Con recente Ordinanza del 26 luglio 2021, n. R.G. 1823/2021, il Tribunale di Brindisi – Sez. Lavoro, nella persona del Dott. Piero PRIMICERI, ha accolto un ricorso ex art. 700 c.p.c. di un cittadino brindisino proposto tramite istanza cautelare d’urgenza a firma degli Avv.ti Marco ELIA e Marco MASI dell’ADOC–UIL Brindisi.

 

Si è trattato di un giudizio riguardante la mancata erogazione del reddito di cittadinanza che veniva revocato dall’INPS per il presunto superamento della soglia patrimoniale prevista dal Decreto Legge n. 4 del 2019 che all’art. 2 prevede quale noto limite “un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000,00…”

In realtà, tale norma non disciplina in maniera specifica ipotesi in cui vi sia un superamento della soglia per situazioni fattuali alternative a quelle specificatamente elencate.

È il caso in cui si è trovato il cittadino rivoltosi all’Adoc-Uil il quale aveva ricevuto arretrati relativi al mancato riconoscimento dell’invalidità i cui importi avevano accresciuto la situazione reddituale oltre la soglia di € 6.000,00 prima citata.

Nonostante molteplici missive inviate dai legali dell’Adoc, che hanno compiutamente esposto all’INPS tale situazione, l’Istituto rigettava integralmente le richieste comunicando semplicemente il superamento della soglia. 

In particolare i legali facevano notare come il richiamato superamento fosse dovuto a somme comunque disciplinate dall’art. 2 d.l. n. 4/2019 che al n° 3) prevede come “i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni componente in condizione di disabilità”.

Su tale aspetto, infatti, il Dott. Primiceri, sposando integralmente l’interpretazione fornita dai legali, scrive testualmente: ”il ricorrente ha rappresentato anche in via stragiudiziale all’Istituto previdenziale di essere soggetto con disabilità, ragione per la quale il limite del valore del patrimonio mobiliare di euro 6.000,00 andava incrementato di euro 5.000,00”.

Il principio di diritto espresso è di assoluta importanza poiché il Tribunale di Brindisi, con il provvedimento emesso, ha tutelato il diritto dei soggetti fragili. Segnatamente, ha riconosciuto la sussistenza (anche con riferimento al danno grave ed irreparabile) dello “stato di disoccupazione e dell’esiguo reddito” ed ha, conseguentemente, dichiarato “l’illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza condannando l’INPS al pagamento degli arretrati con decorrenza dal mese di febbraio 2021”.

Tale innovativa pronunzia della Sezione Lavoro non può che costituire un importante apripista per la tutela dei soggetti deboli per i quali l’erogazione del RDC costituisce un effettivo contributo indispensabile per la sopravvivenza.


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