Green Pass Rafforzato Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l`uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:


✅ alberghi e strutture ricettive;
✅ feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
✅ sagre e fiere
✅ centri congressi
✅ servizi di ristorazione all`aperto
✅ impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
✅ piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all`aperto

✅ centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all`aperto

🟥 Green Pass Rafforzato è necessario per l`accesso e l`utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

🟥 Quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

🟥 Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all`ultima esposizione al caso.

🟥 Cessazione della quarantena o dell`auto-sorveglianza sopradescritta consegue all`esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all`Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determinerà la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

🟥 Capienze Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all`aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.