Nell’ambito di una società civile fondata sui principi della democrazia, sussistono diritti e doveri che riguardano cittadini e lavoratori. Uno dei principi fondamentali è il rispetto delle sentenze definitive emesse dalla Corte Costituzionale, le quali devono essere eseguite senza indugi, soprattutto quando coinvolgono debiti e diritti sospesi nei confronti dei cittadini e dei lavoratori.
È pertanto con grande rispetto che il Libero Sindacato di Polizia e la Nuova Forza Democratica rivolgono un appello alle più alte cariche dello Stato affinché si adoperino immediatamente nell’attuazione delle seguenti sentenze:
La sentenza nr. 4/2024 della Corte Costituzionale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1^ Serie Speciale – Corte Costituzionale nr. 3 del 17/01/2024, con la quale è stata dichiarata illegittima l’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, nr. 388. Tale disposizione, intervenuta retroattivamente, ha escluso l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità di dipendenti pubblici, compresi gli appartenenti alla Polizia di Stato, in violazione del principio di giustizia e parità.
La sentenza nr. 130 del 23 giugno 2023, che ha dichiarato illegittimo il pagamento differito del TFR/TFS, rendendo inammissibili l’art. 3, comma 2, del D.L. 79 del 1997, convertito dall’art. 12, comma 7, del D.L. 78 del 2010. Tale decisione giudiziaria sottolinea l’urgenza di rispettare i diritti economici dei lavoratori, evitando ritardi ingiustificati nell’erogazione di fondi previdenziali.
La Corte Costituzionale ha stabilito che il computo dell’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA non è limitato al termine del 31 dicembre 1990, come interpretato dalla legge 388/2000, ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. N. 384 del 1992. Questa decisione, con efficacia retroattiva, consente di quantificare il credito maturato al 31/12/2023 da tutti coloro che ne abbiano i requisiti.
Analogamente, l’erogazione del TFR/TFS da parte dell’INPS avviene con notevole ritardo, costringendo i lavoratori ad indebitarsi per far fronte alle proprie necessità finanziarie. Tuttavia, la sentenza della Corte Costituzionale ha reso illegittimo il trattenimento monetario della retribuzione, che spetta immediatamente a ciascun dipendente pubblico che va in pensione.
È fondamentale che le istituzioni competenti agiscano con celerità per ottemperare alle sentenze giudiziarie e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e dei cittadini. Pertanto, rivolgiamo un accorato appello al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’Interno, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Senato, al Ministro di Grazia e Giustizia, al Ministro della Pubblica Amministrazione, all’INPS, all’Associazione Codacons e al Presidente del Parlamento Europeo affinché si adoperino senza indugi nell’attuazione delle suddette sentenze.
In attesa di un riscontro positivo e tempestivo, si porgono distinti saluti.
LIBERO SINDACATO DI POLIZIA / POLIZIA NUOVA FORZA DEMOCRATICA
A Sua Eccellenza
Presidente della Repubblica
Prof. Sergio Mattarella
Al Sig. Presidente del Consiglio
On.le Giorgia Meloni
Al Sig. Ministro dell’Interno
Prefetto Matteo Piantedosi
Al Sig. Presidente della Camera dei Deputati
On.le Lorenzo Fontana
Al Sig. Presidente del Senato
On.le Ignazio La Russa
Al Sig. Ministro di Grazia e Giustizia
On.le Carlo Nordio
Al sig. Ministro della Pubblica Amministrazione
On.le Paolo Zangrillo
Spett.le INPS
Spett.le Associazione Codacons
Prof. Avv. Carlo Rienzi
Al sig. Presidente del Parlamento Europeo
Prof.ssa Roberta Metsola
Oggetto: Le sentenze definitive emesse dalla GIUSTIZIA vanno eseguite
In un paese civile fondato sulla democrazia valgono diritti e doveri, le sentenze definitive emesse dalla Corte Costituzionale vanno eseguite, soprattutto se riguardano DEBITI E SOSPESI verso i cittadini e lavoratori. Le Istituzioni preposte ed elette dal popolo, dovrebbero dare l’esempio OTTEMPERANDO CON EFFETTO IMMEDIATO quanto sentenziato dalla Giustizia. Si esortano le SS.LL. che leggono in indirizzo, ognuna per quanto di propria competenza, a voler eseguire e quindi ottemperare a quanto deciso dalla corte costituzionale per le seguenti sentenze: Sentenza nr.4/2024 Corte Costituzionale (pubblicata in G.U. 1^ Serie Speciale – Corte Costituzionale nr.3 del 17/01/2024) con la quale è stato dichiarato illegittimo l’art.51, comma 3 legge 23 Dicembre 2000 nr. 388; sentenza nr.130 del 23 Giugno 2023 – il pagamento differito del TFR/TFS è illegittimo, resi inammissibili l’art.3 comma 2 D.L. 79 del 1997, convertito dall’art. 12 comma 7 del D.L. 78 del 2010. Premesso che La Corte Costituzionale, con sentenza nr. 04/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.51, comma 3, della legge 23 Dicembre 2000, nr. 388, che era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità di dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, tra questi anche gli appartenenti della Polizia di Stato, Istituzione ad ordinamento civile; In particolare la Consulta ha stabilito che il computo dell’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per il raggiungimento dei 5, 10,20 anni di anzianità di servizio) non è limitato al termine del 31 Dicembre 1990 (come la L. 388/2000 ha voluto interpretare) ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. N. 384 del 1992. Come è noto l’art. 9, comma 4, del D.P.R. N.44 del 1990 ha riconosciuto alcune maggiorazioni della RIA in favore del personale che “alla data del 1gennaio 1990 abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di servizio effettivo” o che abbia maturato, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni. La sentenza, avente efficacia retroattiva, consente di quantificare il credito maturato al 31/12/2023 da tutti coloro che ne abbiano i requisiti ovvero i dipendenti dei Ministeri e delle agenzie fiscali che, nel periodo intercorrente tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993, hanno maturato:
- 5 anni di servizio se assunto dal 01.01.1986 al 31.12.1988;
- Oppure
- 10 anni di servizio se assunto dal 01.01.1981 al 31.12.1983;
- Oppure
- 20 anni di servizio se assunto dal 1971 al 31.12.1973;
Vale a dirsi anche per l’erogazione del TFR/TFS che avviene da parte dell’INPS con notevole ritardo, anche dopo alcuni anni e che induce l’avente diritto ad indebitarsi con le banche chiedendo prestiti anticipati nonostante la sentenza della Corte Costituzionale ha reso illegittimo il trattenimento monetario della retribuzione che in ragione di fatto, spetta immediatamente a ciascun dipendente pubblico che va in pensione. Tale incresciosa ed anomala situazione è stata più volte denunciata alle SS.LL dalle scriventi OO.SS. e sindacati che si sono resi protagonisti NELLE AULE GIUDIZIARIE ottenendo la vittoria dei ricorsi dopo decenni a favore dei lavoratori e pensionati ma ad oggi, inspiegabilmente assistiamo ad una totale staticità ed indifferenza da parte della politica sulla questione del TFR/TFS pagato agli aventi diritto dall’INPS, solo dopo alcuni anni. Tanto premesso SI ESORTANO per l’ennesima volta, Lor Signori a voler attivare tutte le procedure necessarie attinenti al credito maturato al 31.12.2023 del personale aventi diritto a tale incombenza economica RIA nonché il ripristino legittimo per l’erogazione immediata del TFR/TFS consentendo, l’avente diritto di poter godere del beneficio acquisito dopo anni e anni di contributi versati e di sacrificio reso nella Pubblica Amministrazione.
In attesa di riscontro alla presente si porgono distinti saluti.